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10.2008.155 • PP TI 10.2008.155 Generato dall'IA

Acquittal for Dangerous Driving and Refusal to Test

Numero d'incarto 10.2008.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was accused of negligent dangerous driving resulting in mounting a traffic island and evading measures to ascertain driving incapacity by intentionally refusing a mandated blood test or supplemental medical examination for alcohol determination. Following the presentation of evidence and arguments, the court acquitted the defendant on both charges, determining that the prosecution failed to establish guilt for the traffic infraction and the evasion of testing, consequently ordering that court costs and fees be borne by the state, with the state also being required to reimburse the defendant for recoverable expenses.

Regesto Legislator

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Art. 90 cifra, Art. 91a cpv. 1 LCStr, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 46 cpv. 1 CP, Art. 36 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Acquittal for Dangerous Driving and Refusal to Test: Following the presentation of evidence and arguments, the court acquitted the defendant on both charges, determining that the prosecution failed to establish guilt for the traffic infraction and the evasion of testing, consequently ordering that court costs and fees be borne by the state, with the state also being required to reimburse the defendant for recoverable expenses.

Parole chiave

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sottrazione alla prova del sangue guida in stato di inattitudine mezzi di prova medici abbandono del procedimento per infrazione stradale guida in stato di ebbrezza qualificata omicidio colposo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cifra 1, 91a cpv. 1 LCStr

These articles define the criminal offenses for which the defendant was ultimately acquitted.

9 e segg. CPP

Cited in relation to the procedure followed for the judgment.

273 e segg. CPP

Cited in relation to the procedure followed for the judgment.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the right to request the written grounds for the decision and the notification of the right to appeal.

39 LTG

Cited as a procedural basis for the court's action.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.155 DA 1441/2008 · Bellinzona 16 ottobre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando con la vettura Smart targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra;

fatti avvenuti a __________ il 27.01.2008;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il 27.01.2008;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 1441/2008 di data 14 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CP).

2. Alla multa di fr. 1'300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 4'000.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 12.11.2007 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 40 (art. 36 CP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 aprile 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 16 ottobre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il il Procuratore pubblico con lettera 26 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. infrazione alle norme della circolazione

1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 4'000.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 12.11.2007.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dalle imputazioni di infrazione alle norme della circolazione e elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1441/2008 del 14 aprile 2008.

carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- (millecinquecento) per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 570.00 totale