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10.2008.153 • PP TI 10.2008.153 Generato dall'IA

Acquittal in Foreigner Residence Law Violation Case

Numero d'incarto 10.2008.153
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court acquitted the accused of the offense of infringing the Federal Law concerning the residence and domicile of foreigners, specifically for facilitating the illegal stay of a foreign national between April 2006 and December 2007 by providing housing and covering expenses. Despite the public prosecutor requesting confirmation of the initial accusation which proposed a conditional fine and a fine, the court ultimately discharged the accused from the charges after deliberation, ordered the judicial costs to be borne by the State, and mandated reimbursement of litigation expenses to the acquitted party.

Regesto Legislator

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Art. 23 cpv. 1 LDDS, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Acquittal in Foreigner Residence Law Violation Case: Despite the public prosecutor requesting confirmation of the initial accusation which proposed a conditional fine and a fine, the court ultimately discharged the accused from the charges after deliberation, ordered the judicial costs to be borne by the State, and mandated reimbursement of litigation expenses to the acquitted party.

Parole chiave

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diritto estero domicilio costi d'alloggio legge sugli alloggi contravvenzione alla legge sugli stranieri rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 23 cpv. 1 LDDS

This provision defines the offense for which the defendant was ultimately acquitted.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the right of the parties to request the written grounds for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.153 DA 1348/2008 · Bellinzona 10 ottobre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a __________, nel periodo aprile 2006 sino a dicembre 2007, ospitando presso il suo appartamento la cittadina cinese __________, nonché provvedendo alle sue spese, favorito il di lei soggiorno illegale;

fatti avvenuti riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa n. 1348/2008 di data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 60.- (sessanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 aprile 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 ottobre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 25 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1348/2008 del 7 aprile 2008.

carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- (cinquecento) per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale