Acquittal in Defamation Case over Alleged Stolen Ring
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, previously charged with defamation for allegedly telling a third party that a care assistant had stolen her mother's ring and sold it in Lugano, was acquitted by the court despite the public prosecutor having requested confirmation of the initial charge. The court ultimately absolved the accused of the defamation charge because the facts described in the indictment were not proven, leading to the state bearing the judicial costs and compensating the acquitted party for expenses, with the decision being final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 273 e segg. CPP; Acquittal in Defamation Case over Alleged Stolen Ring: The court ultimately absolved the accused of the defamation charge because the facts described in the indictment were not proven, leading to the state bearing the judicial costs and compensating the acquitted party for expenses, with the decision being final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defined the crime of defamation, which the court ultimately acquitted the accused of.
Cited as procedural law governing the trial following the opposition.
Cited regarding the right to request the grounds for the decision, although the court noted no such request was made.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.149 DA 1285/2008 · Bellinzona 6 novembre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 prima gerente (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, a __________ in data
13 agosto 2007, comunicando con un terzo e meglio con __________, reso sospetta CIVI 1, assistente di cura presso la Casa per anziani di __________, di fatti che potevano nuocere alla sua reputazione e meglio dichiarando che la stessa “*avrebbe rubato l'anello di sua madre e lo avrebbe poi rivenduto in un non meglio precisato negozio di Lugano”;*
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 1285/2008 di data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 120.- (centoventi), corrispondente a 2 (due) aliquote da fr. 60.- (sessanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 100.- (cento con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 aprile 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 6 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
1.1. Ha agito in buona fede?
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1285/2008 del
7 aprile 2008.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'000.- (mille) per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 totale