State v. Defendant (Harassing Telephone Calls)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of repeatedly abusing telecommunication systems by maliciously making numerous calls to an individual's private and business phones, including during the night, with the intent to harass, as detailed in the indictment. In rejecting the defendant's appeal by not appearing at the properly scheduled hearing, the court upheld the initial accusation, finding the defendant guilty of the offense under Article 179septies of the Penal Code and sentencing them to a fine of 1,000 currency units, with a substitute detention of 10 days for non-payment, plus judicial fees totaling 250 currency units, while reserving the civil claims for the appropriate forum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 179septies CP, Art. 94 cpv. 3 CPPT, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; State v. Defendant (Harassing Telephone Calls): In rejecting the defendant's appeal by not appearing at the properly scheduled hearing, the court upheld the initial accusation, finding the defendant guilty of the offense under Article 179septies of the Penal Code and sentencing them to a fine of 1,000 currency units, with a substitute detention of 10 days for non-payment, plus judicial fees totaling 250 currency units, while reserving the civil claims for the appropriate forum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime for which the defendant was declared guilty.
This article specifies the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.
This provision was used to refer the civil party to the competent forum for claims of that nature.
This procedural rule was cited in the dispositive section concerning the right to appeal and request for grounds of the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.132 DA 873/2008 · Bellinzona 4 settembre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni,
per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo dal 28.7.__________ fino al 26.2.__________ per malizia, allo scopo di importunare, chiamando più volte al giorno e anche durante la notte CIVI 1 sia sul telefono cellulare sia sul telefono fisso privato e dell’azienda, ripetutamente utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazioni;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 179septies CP;
perseguita con decreto d’accusa del 27 febbraio 2008 n. 873/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'000.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
2. Si rinvia la parte civile CIVI
1 al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 marzo 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 4 settembre 2008, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 25/26 giugno
2008, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 106, 179septies CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 873/2008 del 27 febbraio 2008.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Ufficio dei giudici dell’istruzione e l’arresto, Lugano
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 1’250.00 totale