Negligent Serious Bodily Harm and Conditional Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of negligent serious bodily harm for driving a vehicle in reverse from a private road onto a main road, crossing the sidewalk without noticing a pedestrian, hitting her, causing her to fall, and then running over her leg with the front right wheel, thus failing to exercise due care. The court convicted the defendant based on the facts presented in the accusation decree, imposing a fine of 3,100 currency units (ten daily rates of 310) with the execution conditionally suspended for two years, an additional fine of 500, and payment of judicial fees totaling 460, with the final sentence being conclusive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 cpv. 1 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 125 cpv. 2 CP, art. 9 e segg. CPP; Negligent Serious Bodily Harm and Conditional Sentence: The court convicted the defendant based on the facts presented in the accusation decree, imposing a fine of 3,100 currency units (ten daily rates of 310) with the execution conditionally suspended for two years, an additional fine of 500, and payment of judicial fees totaling 460, with the final sentence being conclusive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe defendant was declared guilty of grievous negligent bodily harm based on this article.
This article was cited in the dispositive to determine the substitute detention period in case of non-payment of the fine.
This article governs the deletion of the conviction from the criminal record, which was ordered in the dispositive.
Cited in relation to the proceedings and judicial costs/fines.
Cited in relation to the proceedings and judicial costs/fines.
Cited in relation to the proceedings and judicial costs/fines.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.123 DA 888/2008 · Bellinzona 9 marzo 2009 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Giudice supplente della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (DI 1)
prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi, per avere, a __________, il __________, alla guida dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di retromarcia da una strada privata per immettersi su una principale passando sul marciapiede, non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1, , urtandola e facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP [recte 125 cpv. 2 CP];
perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo 2008 n. 888/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.- duemilaquattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 240.- (duecentoquaranta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2008;
indetto il dibattimento 9 marzo 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, , autore colpevole di:
lesioni colpose gravi,
per avere,
a, il __________, alla guida dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di retromarcia da una strada privata per immettersi su una principale passando sul marciapiede, non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1, __________, urtandola e facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 125 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 888/2008 del 3 marzo 2008.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di fr. 3’100.- (tremilacento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 310.- (trecentodieci);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di (2) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 460.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 110.- testi
fr. 960.-*totale