Repeat DUI Causing Injury and Collision; Sentencing Details
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving under the influence with a blood alcohol level between 2.81 and 3.11 g/l, which constituted a repeat offense, and for subsequently losing control of the vehicle while impaired, resulting in a collision with road barriers and personal injury. The court confirmed the charges, imposing a fine of 90 daily rates of CHF 100, totaling CHF 9,000, with the execution of this penalty suspended conditionally for a four-year probationary period, along with a CHF 1,200 fine; furthermore, the court chose not to revoke a previously suspended 60-day custodial sentence but instead extended its probationary period by one year.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 90 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 46 cpv. 1 CPS, Art. 369 CP; Repeat DUI Causing Injury and Collision; Sentencing Details: The court confirmed the charges, imposing a fine of 90 daily rates of CHF 100, totaling CHF 9,000, with the execution of this penalty suspended conditionally for a four-year probationary period, along with a CHF 1,200 fine; furthermore, the court chose not to revoke a previously suspended 60-day custodial sentence but instead extended its probationary period by one year.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive for imposing the fine (pena pecuniaria).
Cited in the dispositive for suspending the execution of the fine conditionally for a probationary period.
Cited in the dispositive regarding the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.
Cited in the dispositive when deciding not to revoke the prior suspended sentence.
These articles define the criminal acts for which the defendant was found guilty, as stated in the initial finding of guilt ('dichiara... autore colpevole').
Cited regarding the notification of the right to request written grounds or appeal the final judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.108 DA 792/2008 · Bellinzona 18 agosto 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (Difeso da:Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine, per
aver condotto il motoveicolo Yamaha targato __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.81 - max. 3.11 grammi per mille), malgrado fosse
già stato condannato nel __________ per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando così la corsa cozzando conseguentemente contro dei “new jersey” posti al centro dell’intersezione stessa, cadendo poi al suolo procurandosi lesioni personali;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 792/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 120.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 10'800.00;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12.
3. Alla revoca del benficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 60 giorni, decretata nei suoi confronti dal MP il __________.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle sese giudiziarie di fr. 300.00.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede una riduzione dell’aliquota giornaliera in funzione dell’effettivo reddito dell’accusato e la conferma della sospensione condizionale pronunciata alla prima pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 guida in stato di inattitudine;
1.2 infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a ACCU 1 per la pena detentiva di 60 giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU
autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 792/2008 del 3 marzo 2008.
condanna ACCU
1. Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.—(cento) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9’000.—(novemila). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (quattro) (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'200.—(milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art.
106 cpv. 2 CPS).
3. N*on revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 60 (sessanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS) ma proroga
il periodo di prova di un anno.
4. Al pagamento della tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 700.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. 1'900.-- totale