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10.2008.102 • PP TI 10.2008.102 Generato dall'IA

Acquittal for Negligent Arson

Numero d'incarto 10.2008.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The accused was charged with negligent arson for causing a fire that damaged a bed and blackened apartment walls due to negligence. Following the submission of the indictment, the defense opposed the charge, and the public prosecutor requested confirmation of the indictment, although the prosecutor later waived appearance at the hearing. The court, after considering the evidence, ultimately acquitted the accused of negligent arson, and consequently ordered that the judicial taxes and expenses be borne by the State, noting that the sentence was final as no party requested written reasoning or filed an appeal within the prescribed time limits.

Regesto Legislator

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Art. 222 cpv. 1 CP, Art. 42 cpv. 1 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Acquittal for Negligent Arson: Following the submission of the indictment, the defense opposed the charge, and the public prosecutor requested confirmation of the indictment, although the prosecutor later waived appearance at the hearing. The court, after considering the evidence, ultimately acquitted the accused of negligent arson, and consequently ordered that the judicial taxes and expenses be borne by the State, noting that the sentence was final as no party requested written reasoning or filed an appeal within the prescribed time limits.

Parole chiave

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incendio colposo accusa verdetto di colpevolezza abbandono per lesioni personali protezione antincendio tentato omicidio intenzionale Provocare per negligenza un incendio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 222 cpv. 1 CP

This provision defines the crime of negligent arson, which was the subject of the acquittal.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule was cited in relation to the right to request a written statement of the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2008.102 DA 799/2008 · Bellinzona 16 luglio 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difesa da: Avv. DI 1,

prevenuta colpevole di incendio colposo, per avere, a __________ in data __________, provocato per negligenza l'incendio della testiera del letto che poi si è propagato al resto del giaciglio annerendo i muri dell'appartamento;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 799/2008 di data 27 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 200.-- (duecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) - (art. 34 e seg. CP. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Riservate le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 marzo 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 16 luglio 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede che l’accusata sia prosciolta dall’accusa, tasse e spese a carico dello Stato ;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’imputata autrice colpevole di incendio colposo?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena dev’essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 799/2008 del 27 febbraio 2008;

pone le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00 a carico dello Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 75.00 tassa di giustizia

fr. 175.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale