DUI Conviction with Acquittal on Traffic Violation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with driving while intoxicated, evidenced by a blood alcohol level between 1.74 and 2.10 per mille, and with violating traffic regulations by losing control of the vehicle and hitting a wall while intoxicated. The court found the defendant guilty of driving while intoxicated, consistent with the accusation, but acquitted the defendant of the traffic violation charge due to insufficient proof that the loss of control was due to negligence rather than an unexpected obstruction, applying the principle of *in dubio pro reo*. Consequently, the court imposed a reduced fine and a conditional prison sentence, confirmed the registration of the conviction, and extended the probation period for a previously suspended sentence, all without written reasoning or appeal as no party requested them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 90 cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 46 cpv. 1 CPS, Art. 36 CPS, Art. 369 CPS; DUI Conviction with Acquittal on Traffic Violation: The court found the defendant guilty of driving while intoxicated, consistent with the accusation, but acquitted the defendant of the traffic violation charge due to insufficient proof that the loss of control was due to negligence rather than an unexpected obstruction, applying the principle of *in dubio pro reo*. Consequently, the court imposed a reduced fine and a conditional prison sentence, confirmed the registration of the conviction, and extended the probation period for a previously suspended sentence, all without written reasoning or appeal as no party requested them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe accused was declared guilty and convicted under this provision for driving while intoxicated.
Cited in the dispositive regarding the calculation of the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine.
Used to extend the probationary period for the previously suspended sentence.
Cited in the dispositive regarding the period after which the conviction will be deleted from the criminal record.
Cited in the dispositive regarding the warning about the right to appeal or request written grounds for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2008.10 DA 4462/2007 · Bellinzona 26 agosto 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine, per aver condotto
l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.74 - max. 2.10 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 12 ottobre 2007;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro un muretto ivi esistente;
fatti avvenuti a __________ il 12 ottobre 2007;
reato previsto dall’ art.
90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 13 dicembre 2007 n. 4462/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 200.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 12'000.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.
42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici)
aliquote giornaliere da fr. 200.-- ciascuna per complessivi fr. 3'000.--, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 7 maggio 2007
(art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 36 CPS);
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 dicembre 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 26 agosto 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che il suo assistito sia prosciolto dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione, ritenuto che non sussistono prove che attestino che egli abbia perso il controllo della vettura. In effetti egli si è ritrovato inaspettatamente un sasso sulla carreggiata ed è stato proprio questo che ha fatto sobbalzare la sua vettura provocando la foratura di un pneumatico. Egli postula inoltre una riduzione della pena pecuniaria, compresa quella dell’importo delle aliquote, che tenga conto della mutata situazione economica dell’imputato. Di riflesso chiede che la multa venga fissata in un importo inferiore ai fr. 1'000.--. Postula poi la non revoca della sospensione condizionale della precedente pena e la riduzione del periodo di prova di quella qui comminata a 2 anni ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 200.--cadauna per complessivi fr. 3'000.-- decretata nei suoi confronti il 7 maggio 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del principio in dubio pro reo;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 4462/2007 del 13 dicembre 2007;
e lo proscioglie dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 150.-- (centocinquanta), per un totale di fr. 6'750.-- (seimilasettecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3’000.-- (tremila), corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.-- (duecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 maggio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 370.00 spese giudiziarie
fr. 1670.00 totale