Acquittal for Minor Battery in Nightclub
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with battery (vie di fatto) for placing hands on the complainant's chest and shoving them in a nightclub on May 25, 2006, as stipulated in the accusation decree proposing a fine. Following the accused's objection and a hearing where the defense argued the action amounted only to a minor, unpunishable push, the court acquitted the accused of the charge of battery under Article 126 para. 1 of the Penal Code, finding that the necessary elements of the offense were not established, and consequently charged the court fees and judicial costs to the State, rendering the judgment final as no party requested a written motivation or filed an appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 126 cpv. 1 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; Acquittal for Minor Battery in Nightclub: Following the accused's objection and a hearing where the defense argued the action amounted only to a minor, unpunishable push, the court acquitted the accused of the charge of battery under Article 126 para. 1 of the Penal Code, finding that the necessary elements of the offense were not established, and consequently charged the court fees and judicial costs to the State, rendering the judgment final as no party requested a written motivation or filed an appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAThis provision defines the crime of 'vie di fatto' (battery/minor assault) which the defendant was acquitted of.
This procedural article was cited to inform the parties of their right to appeal or request a written statement of reasons.
Testo completo
LESA 1
Incarto n. 10.2007.99 DA 402/2007 · Bellinzona 2 ottobre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, in data 25 maggio 2006, all’interno della discoteca __________ di __________, appoggiandogli le mani sul petto e spintonandolo, commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 febbraio 2007 n. 402/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.
2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rilevando il contesto in cui si sono svolti i fatti chiede il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli elementi costitutivi del reato di vie di fatto, trattandosi al massimo di una lieve spinta non punibile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 402/2007 del 26 febbraio 2007;
carica la tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale