Simple Assault and Threats Conviction with Conditional Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was convicted of simple assault for intentionally causing bodily harm via a headbutt resulting in a facial contusion and a small nasal fracture, and for making threats the following day, despite defense arguments questioning witness credibility and the nature of the threats. The court found the defendant guilty of both charges, sentencing him to a conditional suspension of a fine of 30 daily rates at CHF 90 each (totaling CHF 2,700), plus a supplementary fine of CHF 300, and ordered him to pay judicial fees and costs, with the entire judgment being final.
Regesto Legislator
Ufficialecolpire con una testata in viso una persona, provocandole una contusione ed una ferita, e minacciando la in giorno seguente con la frase "non hai ancora imparato la lezione di ieri"
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of simple bodily harm, for which the accused was declared guilty in the dispositive.
This article defines the crime of threat, for which the accused was declared guilty in the dispositive.
This article regulates the substitution of the fine with a custodial penalty in case of non-payment, cited in the sentencing order regarding the fine.
This article governs the cancellation of the criminal record entry, mentioned in the order regarding the inscription of the conviction.
This procedural rule governs the right to request the grounds for the judgment, mentioned when communicating the right of appeal.
Testo completo
CIVI 1 patr. da: PR 1
Incarto n. 10.2007.97 DA 572/2007 · Bellinzona 23 ottobre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici, per avere, a __________, il 12 gennaio 2007, colpendolo con una testata in viso procurandogli una contusione fronto-facciale e una piccola frattura aperta all’osso nasale, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da certificato medico in atti;
2. minaccia,
per avere, a __________ il
13 gennaio 2007, rivolgendogli la frase “non hai ancora imparato la lezione di ieri” e “ve la faccio pagare, vi faccio un culo così”, incusso spavento e timore a CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 123 cifra 1 e 180 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 12 marzo 2007 n. 572/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3’000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.-- (cento) (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 23 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;
sentita la patrocinatrice della parte civile, la quale osserva come siano dati i presupposti soggetti e oggettivi di entrambi reati in discussione. La deposizione della teste odierna è infatti inattendibile, contraddittoria e di comodo. Ella chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale per contro ritiene che non sia stato possibile chiarire quale delle due deposizioni chiave odierne sia più attendibile, per cui in applicazione del principio in dubio pro reo l’imputato deve essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici. In via sussidiaria chiede la derubricazione in vie di fatto. Per quanto concerne le minacce precisa anzitutto che solo una delle tre frasi è stata rivolta alla parte civile. Inoltre essa non può essere considerata una minaccia. Per tale motivo chiede il proscioglimento anche da questo capo d’imputazione;
sentita in replica la patrocinatrice della parte civile, la quale ribadisce le sue allegazioni e domande;
viene data in duplica il difensore, il quale ribadisce la propria posizione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Minaccia,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per avere, a __________, il 12 gennaio 2007, colpendolo con una testata in viso procurandogli una contusione fronto-facciale e una piccola frattura aperta all’osso nasale, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da certificato medico in atti;
2. minaccia, art. 180 CPS,
per avere, a __________ il
13 gennaio 2007, rivolgendogli la frase “non hai ancora imparato la lezione di ieri” incusso spavento e timore a CIVI 1;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 2’700.-- (duemilasettecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 690.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 690.00 totale