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10.2007.90 • PP TI 10.2007.90 Generato dall'IA

Simple Bodily Harm Conviction and Sentencing

Numero d'incarto 10.2007.90
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual was found guilty of simple bodily harm for intentionally striking another person in the face with their head, causing broken teeth, nasal bleeding, hematomas, and various other injuries on October 21, 2006. Following the opposition to the initial charging decree, the court confirmed the guilt based on the facts presented, sentencing the defendant to a fine of 5 daily rates of CHF 30 each, with the sentence suspended conditionally for a two-year probationary period, a separate fine of CHF 400 (convertible to 4 days imprisonment upon non-payment), and payment of court fees, concluding that the sentence was final.

Regesto Legislator

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Art. 123 cifra, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 123 cifra 1 CPS, art. 42 e seg. CPS; Simple Bodily Harm Conviction and Sentencing: Following the opposition to the initial charging decree, the court confirmed the guilt based on the facts presented, sentencing the defendant to a fine of 5 daily rates of CHF 30 each, with the sentence suspended conditionally for a two-year probationary period, a separate fine of CHF 400 (convertible to 4 days imprisonment upon non-payment), and payment of court fees, concluding that the sentence was final.

Parole chiave

Generato dall'IA
lesione personale semplice commisurazione della pena delitto contro la persona pagamento dell'ammenda pena detentiva reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 123 cifra
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;
Art. 106 cpv. 2 CPS
This provision was cited in the final order regarding the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.
Art. 369 CPS
This provision was cited in the final order concerning the erasure of the criminal record entry.
Art. 276 cpv. 2 CPP
This procedural rule was cited in the final communication regarding the rights of appeal and requesting the written reasoning for the sentence.
art. 123 cifra 1 CPS
This provision defines the crime of simple bodily injury, which the accused was declared guilty of in the final order.
art. 42 e seg. CPS
This provision governed the suspension of the execution of the pecuniary penalty in the final order.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 123 cifra 1 CPS

This provision defines the crime of simple bodily injury, which the accused was declared guilty of in the final order.

art. 42 e seg. CPS

This provision governed the suspension of the execution of the pecuniary penalty in the final order.

art. 106 cpv. 2 CPS

This provision was cited in the final order regarding the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.

art. 369 CPS

This provision was cited in the final order concerning the erasure of the criminal record entry.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule was cited in the final communication regarding the rights of appeal and requesting the written reasoning for the sentence.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2007.90 DA 438/2007 · Bellinzona 4 ottobre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, il 21 ottobre 2006, a __________, colpendo con una testata al volto CIVI 1, provocandogli la rottura di due denti,

sanguinamento al naso, ematomi e lesioni varie (e meglio come descritto al certificato medico 21 ottobre 2006 dell'Ospedale regionale di __________) intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 26 febbraio 2007 n. 438/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna per un totale di fr. 150.-- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 marzo 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

21 ottobre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 438/2007 del 26 febbraio 2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 150.-- (centocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 800.00 totale