Opposition to Charging Decree Timeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, found guilty of defamation under Article 173 of the Penal Code and proposed a sentence including a conditional suspended fine and a fine with a substitute detention term, filed an opposition to the charging decree. The court ruled the opposition inadmissible because it was filed on March 1, 2007, which was after the fifteen-day deadline which, according to jurisprudence for registered mail delivery where the recipient fails to collect the item, began running on January 25, 2007 (the last day the item was held at the post office) and expired on February 9, 2007, also noting that a subsequent notification attempt by standard mail was also unsuccessful and that the charging decree was properly served on the accused's previous counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 CP, art. 208 e 210 CPP; Opposition to Charging Decree Timeliness: The court ruled the opposition inadmissible because it was filed on March 1, 2007, which was after the fifteen-day deadline which, according to jurisprudence for registered mail delivery where the recipient fails to collect the item, began running on January 25, 2007 (the last day the item was held at the post office) and expired on February 9, 2007, also noting that a subsequent notification attempt by standard mail was also unsuccessful and that the charging decree was properly served on the accused's previous counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this procedural rule to establish that the opposition was filed late, leading to its inadmissibility.
Testo completo
CIVI 1 patr. da: PR 1 Incarto n. 10.2007.82 DA 74/2007 · Bellinzona 27 marzo 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il segretario Giovanni Pozzi per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1 difeso da: avv. DI 1
siccome
ritenuto colpevole di diffamazione;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall'art. 173 CP;
e meglio come al decreto d’accusa n. 74/2007 di data 17 gennaio 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 750.-- (settecentocinquanta), corrispondente a
15 (quindici) aliquote da fr. 50.-- (cinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta in data 1 marzo 2007 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;
che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 17 gennaio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 18 gennaio 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 26 gennaio 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 1 febbraio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato tramite posta B una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);
che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 25 gennaio 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 9 febbraio seguente;
che pertanto l'opposizione, inoltrata in data 1 marzo 2007 (cfr. timbro sulla busta), è tardiva;
che abbondanzialmente si rileva come l’accusato non ha ritirato nemmeno l’invio effettuato per posta B il 1 febbraio 2007, che pertanto è pure ritornato al mittente (cfr. documentazione agli atti);
che inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nella lettera di opposizione, il decreto di accusa è stato regolarmente intimato anche al precedente patrocinatore;
che di conseguenza l'opposizione 1 marzo 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.