Copyright Fee Appeal Withdrawal Due to Opposing Party Dissolution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant initiated an appeal seeking payment of outstanding copyright fees, but subsequently requested the withdrawal of the petition because the opposing party had been officially dissolved due to lack of address and could not be reinstated. Consequently, the appellate court struck the petition from the record due to the appellant's withdrawal, ordered the appellant to bear the costs of the proceedings, and denied the award of costs to the non-existent opposing party, taking into account the termination of the proceedings without a judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 713b CO, Art. 352 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 115 LTF, vigente TG; Copyright Fee Appeal Withdrawal Due to Opposing Party Dissolution: Consequently, the appellate court struck the petition from the record due to the appellant's withdrawal, ordered the appellant to bear the costs of the proceedings, and denied the award of costs to the non-existent opposing party, taking into account the termination of the proceedings without a judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble as the procedural basis leading to the dispositive order striking the petition from the roll due to withdrawal.
Cited in the reasoning (but not explicitly in the dispositive) as the reason why the plaintiff withdrew the petition, but since it is mentioned in the reasoning leading to the withdrawal order, and the withdrawal is the core action, it must be reviewed. However, following strict rules, only provisions cited in the dispositive are included. The only provision cited in the dispositive is Art. 352 CPC for the main action, and implicitly the rules for costs.
Cited in the preamble as the basis for the costs decision in order 2.
Testo completo
Incarto n. 10.2007.6 · Lugano 9 aprile 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 7 marzo 2007 da
IS 1 rappr. da RA 1 contro
CO 1
volta a ottenere il pagamento di fr. 8'828.60 oltre interessi al 5% a titolo di diritti d’autore;
preso atto che la convenuta è stata sciolta il 15 ottobre 2007 d’ufficio per mancanza di recapito e vista la domanda 1° aprile 2009 dell’attrice, la quale dichiara di ritirare la petizione, non avendo potuto ottenere la reiscrizione della convenuta ai sensi dell’art. 713b CO;
considerato che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili, la controparte non avendo più esistenza giuridica;
visti l’art. 352 CPC e la vigente TG
decreta:
1. La petizione 7 marzo 2007 è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. La tassa di giudizio di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 150.-), rimangono a carico dell’attrice. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.