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10.2007.517 • PP TI 10.2007.517 Generato dall'IA

Heir Estate Fund Dispute Defamation Acquittal

Numero d'incarto 10.2007.517
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A defendant was accused of defamation for sending a letter to a company representative that suggested a co-heir had improperly managed estate funds by demanding she "restore the father's balances to the correct amount at the time of his death," implying misappropriation. The court reasoned that the term "restore" could reasonably be interpreted in the context of prior family agreements and the unliquidated father's estate as a call to "calculate" or "reconstruct" the capital, akin to a legal collation, rather than explicitly accusing theft, and thus did not objectively damage the heir's reputation among the informed third-party recipient; consequently, the court acquitted the defendant of criminal defamation, finding the statement's interpretation most favorable to the accused under the *in dubio pro reo* principle.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ingiuria negata in considerazione del contesto in cui l'epiteto è stato proferito, ad un professionista ben conscio del dissidio esistente tra fra le parti. Se la frase può avere diverse interpretazioni occorre Propendere per quella oggettivamente più favorevole all'accusato

Parole chiave

Generato dall'IA
diffamazione erede appropriazione indebita di fondi danneggiamento responsabilità per debiti ereditari rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 119 IV 47
della protezione penale è il diritto di ognuno di non essere considerato dagli altri una persona disonesta e quindi da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117 IV
DTF 117 IV 28
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 173 cifra 1 CP

This article defines the crime of defamation, and the final order explicitly rules on the acquittal of the accused for this crime.

art. 273 e segg. CPP

These articles concern the appeal procedure, and the decision references them before detailing the right to appeal and the procedure for filing the appeal motivation.

art. 39 LTG

This procedural law article is cited alongside the substantive and procedural articles before the final ruling.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article governs the right to request the grounds for the judgment, which the court notifies the parties about in the dispositive section.

art. 289 cpv. 2 CPP

This procedural article dictates the requirements and deadline for submitting the motivation for an appeal to the Cassation Court, which the court mentions in the concluding section.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.517 DA 4455/2007 · Bellinzona 8 agosto 2008 · Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare ACCU 1 fiduciario (difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di diffamazione,

per avere, il __________ a __________,

inviando al rappresentante della ditta __________ uno scritto che recitava:

*“…Proponga, se lo ritiene il

caso, alla signora CIVI 1 di ripristinare la situazione dei saldi del padre, nel giusto importo che erano al momento della morte dello stesso e sicuramente non incontrerà problemi da parte del sottoscritto …”*, quindi ventilando la possibilità che CIVI 1 potesse essersi appropriata indebitamente di denaro non spettantele, reso sospetto di condotta disonorevole una persona;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173

cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 4455/2007 di

data 13 dicembre 2008 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere da fr. 510.00 ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 2'550.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 500.00, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

4. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 17 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 8 agosto 2008, al

quale hanno presenziato l’accusato ed il proprio difensore, così come la parte lesa ed il proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera con lettera 19 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti due testi;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede in sostanza la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, che chiede il

proscioglimento dell’imputato; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusato autore colpevole

di diffamazione?

2. In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale pena deve essere

posta al beneficio della sospensione condizionale?

4. A chi devono essere caricate le

tasse e le spese? letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto:

1. La presente vertenza si inserisce in un complicato e teso rapporto famigliare, intercorrente fra quattro fratelli e legato ai beni e alle successioni dei loro genitori __________ e __________. L’accusato (ACCU 1), il fratello della querelante (CIVI 1), fa parte di una famiglia composta da due maschi (ACCU 1 e __________) e da due femmine (__________e __________ CIVI 1).

Il

padre __________ è deceduto __________ e la madre __________ 10 anni dopo, il __________. In vita entrambi i genitori hanno vissuto a __________ in un appartamento di loro proprietà che è ora intestato alla comunione ereditaria. Dopo la morte del marito, la moglie è rimasta sola nell’appartemento citato; durante gli ultimi anni di vita si è però trasferita in una casa per anziani a __________ e l’appartamento è rimasto per questo tempo disabitato. A tutt’oggi non è occupato da nessuno.

Fra

i quattro fratelli non vi è mai stata un’intesa comune sulla gestione dei beni appartenenti ai genitori. Già prima della morte della madre sono sorte numerose discussioni fra di loro, che hanno coinvolto anche l’anziana signora.

Agli

atti di causa sono stati versati diversi scritti, riferiti ai rapporti e ai diritti patrimoniali intercorrenti tra le parti, la madre e i figli, sulla gestione dei beni, sul mantenimento della madre e quant’altro (si vedano gli allegati A, C, D, F, G, H). Da questi scritti si evince che le incomprensioni sono state numerose, così come tanti sono stati i malintesi scaturiti fra i fratelli e la madre (allegati I e M). Dopo la morte di quest’ultima la gestione dell’immobile, ex abitazione coniugale dei genitori, è stata attribuita ad un amministratore esterno, nominato dalla Pretura del Distretto di __________: la __________ di __________ __________.

2. Per

migliore comprensione della fattispecie va precisato che, prima del decesso della madre, i quattro fratelli __________, tramite diversi atti e stipulazioni contrattuali (tra vivi e a causa di morte), hanno regolamentato le sorti di taluni beni dei genitori. Vi sono stati vari contratti, testamenti e patti successori, non sempre approvati e condivisi da tutti i fratelli.

In

ogni caso non si vuole (e non si può) in questa sede approfondire i citati aspetti (di diritto civile), anche perché, allo stadio attuale, non sono stati completamente risolti. Ciò che però, per questo procedimento penale, è importante, è che ad un certo punto, il __________, l’amministratrice dell’appartamento di __________ __________ si è rivolta a tutti gli eredi: ritenuto che quei locali erano inutilizzati, occorreva provvedere alla loro locazione, non prima però di “*procedere allo sgombero*” dei mobili in essi contenuti.

A

tal scopo, il __________, è stato indetto un sopralluogo per “*allestire un* *inventario e determinare se possibile con esattezza quali oggetti vanno* *attribuiti ad ogni erede*”, dandone comunicazione a tutti gli eredi, compresi querelante e querelato.

A

sopralluogo avvenuto (per l’accusato si è presentata sua moglie, la quale ha indicato i mobili che desiderava), il __________ la __________ si è nuovamente rivolta agli eredi, precisando di essere stata informata da CIVI

1 che, “*nel __________ era stata effettuata una divisione ereditaria*”, che escludeva ACCU 1 ed il fratello “*dalla successione materna*. *Sulla base di* *tale situazione*” non era pertanto più “*possibile, salvo avviso contrario, delle* *comproprietarie*”, permettere all’accusato “*di asportare alcunché* *dall’appartamento occupato dalla signora __________*”. La __________ terminava il suo scritto invitando l’accusato ad inviare eventuali documenti che “*contraddicono quanto esposto*”.

3. ACCU

1 ha reagito a questa missiva il __________ successivo: nel suo

scritto,

che è quello che ha dato adito al decreto d’accusa, ha dichiarato che quanto affermato dalla sorella non è nulla di nuovo e “*corrisponde al vero*”.

In

effetti,

secondo determinati accordi conclusi nel __________, ma da lui non integralmente condivisi (v. suo scritto del __________), la successione della madre avrebbe dovuto essere esclusivamente destinata alle figlie femmine e quella del padre ai figli maschi.

Secondo

l’accusato, se si voleva ora procedere in quest’ordine d’idee occorreva però distinguere i beni della madre da quelli del padre (che non erano mai stati ripartiti) e proporre *“alla signora __________ di ripristinare la* *situazione dei saldi del padre, nel giusto importo che erano al momento della* *morte dello stesso”*.

A

dire della querelante lo scritto appena citato lascerebbe intendere, contrariamente al vero, che lei abbia sottratto del denaro dalla successione. Si tratterebbe per di più di un ennesimo attacco alla sua dignità da parte di suo fratello __________, che non può più essere tollerato. Il __________ CIVI

1 ha quindi sporto querela nei confronti del fratello ACCU 1. A

nulla

sono valsi i tentativi di risolvere la questione extragiuzialmente o davanti al Giudice di Pace del Circolo di __________; nemmeno le formali scuse da parte del querelato hanno contribuito ad appianare la questione.

4. Come

sopra accennato, questa sentenza non ha lo scopo di stabilire se

quanto

dichiarato da ACCU 1 nel citato scritto sia, a norma di legge,

corretto

oppure infondato: questa circostanza può e deve essere risolta

esclusivamente

nelle opportune sedi civili.

Neppure

è qui in discussione l’atteggiamento assunto da CIVI 1

prima

e dopo la morte della madre __________.

La

presente decisione mira infatti esclusivamente a stabilire se l’accusato, redigendo e inviando alla __________ (con copia ai fratelli e non alla querelante)

la

lettera del __________, abbia o meno leso l’onore della sorella CIVI 1.

5. In

diritto commettediffamazione (art. 173 CP) chi, comunicando con dei terzi, offende la reputazione altrui. Con il termine “offendere” s’intende imputare alla vittima un comportamento e una condotta disonorevole, in modo da ledere i valori fondamentali della persona umana che sono, peraltro, costituzionalmente protetti e garantiti.

Oggetto

della protezione penale è il diritto di ognuno di non essere considerato dagli altri una persona disonesta e quindi da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117 IV

28 consid. 2c); il bene giuridico tutelato nel reato di diffamazione è in effetti la cosiddetta “reputazione”, intesa come senso di correttezza che una persona dovrebbe naturalmente suscitare nel pensiero dei terzi. La legge mira infatti a tutelare e a difendere la stima che dovrebbe essere il sentimento di regola nell’ambiente sociale per una persona determinata, l’opinione che gli altri hanno delle sue qualità, ritenuto che si può presumere che ognuno si comporti sempre secondo le regole e gli usi riconosciuti (DTF 117 IV 28 consid.

2c, 116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; CORBOZ, La

diffamation,

SJ 1992, pag. 631 seg.).

L’elemento

materiale, nel reato di diffamazione, consiste nell’assumere una condotta che si manifesta nell’offendere la reputazione altrui, alla presenza di terze persone e, in genere, in assenza del soggetto nei confronti del quale viene pronunciata l’espressione diffamatoria. Si tratta di un reato intenzionale ed è quindi anche indispensabile l’*animus diffamandi* del suo autore.

6. Per

decidere se l’affermazione fatta dall’autore sia o meno offensiva, non bisogna basarsi sul senso che la vittima ha attribuito alla stessa (come detto dalla difesa “*non vi è peggior interprete della parte in causa*”), ma occorre bensì stabilire se la stessa sia lesiva oggettivamente, estrapolandone il senso che un destinatario non prevenuto le può attribuire (STF 121 IV 82).

Se

l’epiteto è contenuto in un testo più diffuso, esso non deve essere analizzato isolatamente e con solo riferimento alle espressioni ivi utilizzate, ma occorre bensì constestualizzarlo nell’intero discorso in cui si inserisce, valutando se la frase incriminata è diffamatoria nell’insieme della discussione (STF

124 IV 167). Trattandosi di un procedimento penale, in caso di diverse interpretazioni divergenti, ma tutte sostenibili, occorre propendere per quella più favorevole all’accusato: *in dubio pro reo*.

7. Al

dibattimento l’accusato ha precisato che la sorella __________ ha frainteso il senso della frase da lui scritta. Un’opinione non nuova la sua, visto che era già contenuta nello scritto di scuse del __________. Contrariamente a quanto sostenuto da CIVI 1, con la richiesta di “*ripristinare la situazione dei* *saldi del padre”* non intendeva di certo asserire che la sorella avesse sottratto del denaro al padre o alla madre. Egli si sarebbe così espresso siccome la querelante, dopo il sopralluogo a __________, e dopo che gli eredi si sono presentati, ha indicato alla __________ che ACCU 1 non avrebbe avuto nessun

diritto sui beni dell’appartamento.

L’accusato,

che non ha mai nascosto che avrebbe preferito dividere i beni dei genitori in quattro parti senza fare distinzioni fra fratelli e sorelle e che con questo spirito aveva incaricato sua moglie di rappresentarlo al sopralluogo, era comunque disposto ad accettare quanto proposto dalla querelante, a condizione però che venisse allora “ripristinata” la situazione dei saldi del padre al momento della sua morte.

8. Questa

interpretazione data dall’accusato della frase da lui scritta è oggettivamente sostenibile e, come tale, non può quindi essere considerata lesiva dell’onore.

L’istruttoria

dibattimentale ha in effetti dimostrato che, effettivamente, i genitori (e i figli) avevano preso in considerazione di dividere la successione con il criterio del sesso e ha altresì dimostrato che, dopo la morte del padre, la successione di quest’ultimo non è mai stata liquidata. Per cui, ritenuto che la madre ha vissuto dieci anni più a lungo del defunto marito e che, in questo periodo, ha beneficiato anche dei beni del padre (destinati ai maschi) senza che nessuno obiettasse alcunché, per l’accusato, a distanza di dieci anni dalla morte del genitore, sarebbe stato più corretto dividere tutti gli averi in parti uguali (v. scritto del __________). Intento questo che la __________ sembrava stesse mettendo in atto, quando ha indetto il sopralluogo per sgomberare i mobili indirizzandosi anche ai fratelli, senza che nessuno reclamasse.

Per

cui, se CIVI 1, dopo il sopralluogo, intendeva rievocare il

principio

della separazione dei beni alle sorelle e ai fratelli, è stata invitata dal fratello, tramite la __________, ad adoperarsi per ripristinare la sostanza del padre.

Ora, al propostito va specificato che “ripristinare” non è

necessariamente

un sinonimo di “sottrarre”, bensì si riferisce piuttosto al

concetto

di “ricostruire” il capitale del padre come se si effettuasse una collazione ai sensi dell’art. 626 CC, assumendo quindi il significato di “calcolare”.

L’epiteto espresso è dunque da interpretare come un invito a

mettersi

al lavoro (e non a restituire), rivolto alla querelante, che pretendeva una divisione degli averi dei genitori che non poteva essere effettuata con il solo riferimento dello stato dei conti all’anno __________.

Questa

interprazione è del tutto sostenibile, e dagli epiteti utilizzati non si deduce necessariamente un’accusa alla querelante, ritenuto poi che l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che solo la madre (e non la sorella __________), dopo il decesso del marito ha beneficiato dei beni liquidi ad esso appartenti, senza che i figli maschi pretendessero la liquidazione della successione del padre. Alla morte di quest’ ultimo la madre ha infatti chiuso tutti i conti del marito ed ha utilizzato parte dei fondi, rendendo quindi assolutamente comprensibile la reazione avuta dieci anni dopo dall’accusato alla proposta di CIVI 1 di applicare il diritto della separazione dei beni in base al criterio del sesso degli eredi.

9. Va

per finire osservato che l’affermazione in esame è stata proferita in un ambito ristretto e particolare e che in tali evenienze occorre essere meno severi nel valutare un’affermazione ex art. 173 CP: infatti, un conto è asserire

fatti

potenzialmente diffamanti a terzi qualsiasi che nulla hanno a che vedere con le circostanze a cui si riferiscono, altro conto è dichiarare qualcosa a chi è professionalmente implicato nella vicenda o che conosce bene la fattispecie e che è quindi in grado di valutare l’effettiva portata dell’affermazione. In queste circostanze occorre infatti essere più rigorosi nell’ammettere una lesione dell’onore, anche perché, lo scopo dell’autore è in primo luogo quello di permettere all’autorità di ottenere tutte quelle informazioni per effettuare una decisione coerente e soprattutto equa. La __________ è stata nominata amministratrice dalla Pretura ed era quindi evidente interesse del fratello segnalare a questa persona una valutazione da lui considerata errata, ritenuto poi che, la citata Pretura civile è altresì competente per dirimere tutte le ulteriori questioni successorie della famiglia __________ e che, a suo modo di vedere, all’epoca la __________, interessandosi delle questioni successorie, aveva prevaricato il limite delle sue competenze.

Le

ulteriori circostanze evocate dalla parte civile, da associare al costesto dello scritto e che hanno per lei costituito un interminabile “stillicidio” di insinuazioni diffamanti, non sono comprovate, non sono contenute nel decreto d’accusa e non possono essere prese in considerazione.

10. Visto

l’esito del procedimento la questione sulla tempestività della querela, sollevata solo al dibattimento e su cui non è stata esperita istruttoria, può rimanere indecisa.

visti gli artt. 173 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo negativamente ai quesiti posti:

proscioglie ACCU 1

dal reato di diffamazione, *ex*

art. 173 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4455/2007 del 13 dicembre 2007;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico della parte civile,

fr. 400.00 tassa

di giustizia per motivazione scritta

fr. 400.00 totale