Acquittal in Spousal Simple Assault Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court acquitted the accused of simple assault for intentionally causing bodily harm to their spouse by shaking them, an offense previously alleged in a criminal decree that proposed a fine and a suspended custodial sentence. Following the timely appeal and a hearing where the public prosecutor requested confirmation of the initial decree but did not attend the oral proceedings, the court reviewed the evidence and ultimately found the accused not guilty of the specific charge, resulting in the costs and fees of the proceedings being charged to the State, and the final judgment being immediately definitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cifra, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 123 cifra 1 CP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP; Acquittal in Spousal Simple Assault Case: Following the timely appeal and a hearing where the public prosecutor requested confirmation of the initial decree but did not attend the oral proceedings, the court reviewed the evidence and ultimately found the accused not guilty of the specific charge, resulting in the costs and fees of the proceedings being charged to the State, and the final judgment being immediately definitive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defined the crime (simple bodily harm) which the defendant was ultimately acquitted of.
Cited in relation to the parties being advised of their right to request a written motivation for the decision.
Cited generally regarding procedural rules applied in the context of the trial.
Cited generally regarding procedural rules applied in the context of the trial.
Cited as a governing law for the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 10.2007.514 DA 4364/2007 · Bellinzona 23 settembre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di lesioni semplici, per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo alla moglie CIVI 1, strattonandola e procurandole in tal modo le lesioni descritte nel certificato medico __________ 2007 dell'Ospedale regionale di __________;
fatti avvenuti a __________ fra il __________ e il __________;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4364/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.- (milleducento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 settembre 2008, al quale sono comparsi all’accusato personalmente e il patrocinatore della parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il pagamento di fr. 1'000.- per ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena, sulle spese e le ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4364/2007 del 10 dicembre 2007.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico allo Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale