Legislator Giurisprudenza & Legislazione
10.2007.511 • PP TI 10.2007.511 Generato dall'IA

Acquittal for Minor Document Forgery Resulting in State-Borne Costs

Numero d'incarto 10.2007.511
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An accused individual was charged with minor document forgery for creating a fake delivery receipt with an electronic signature to avoid waiting for store personnel to return from lunch before abandoning a package at the intended recipient's door after another store refused to accept it. Following a hearing where the accused declared innocence and in the absence of a request for written grounds or appeal, the court acquitted the accused of the charge, thereby loading the judicial costs onto the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 251 cifra, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 251 cifra 2 CP, art. 273 e segg. CPP, art. 9 e segg. CPP; Acquittal for Minor Document Forgery Resulting in State-Borne Costs: Following a hearing where the accused declared innocence and in the absence of a request for written grounds or appeal, the court acquitted the accused of the charge, thereby loading the judicial costs onto the state.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsità in documenti firma digitale furto di minore entità accusa di truffa produzione di documenti probatori reticenza dolosa dei difetti Firmare una falsa ricevuta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 251 cifra 2 CP

This provision defines the crime for which the accused was prosecuted, although the accused was ultimately acquitted under this charge in the operative part.

art. 273 e segg. CPP

Cited among the articles governing the procedure leading to the final decision.

art. 9 e segg. CPP

Cited among the articles governing the procedure leading to the final decision.

art. 39 LTG

Cited among the procedural articles governing the decision.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the notification of the right to appeal and the request for the written grounds for the decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 10.2007.511 DA 4217/2007 · Bellinzona 16 maggio 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di falsità in documenti (caso di lieve entità),

per avere il __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, formato un documento falso, e meglio, per avere, allo scopo di evitare di attendere che i titolari o i commessi del negozio __________ in viale __________ a __________ a cui doveva consegnare un pacco, facessero rientro dalla pausa pranzo, formato una falsa ricevuta di consegna, apponendo sul __________ la firma elettronica falsa di LESA 1, commessa presso l'adiacente negozio __________ che si era rifiutata di prendere in consegna il pacco indirizzato alla __________, abbandonando in seguito il pacco di fronte alla porta d'ingresso del negozio destinatario;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 251 cifra 2 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 3 dicembre 2007 n. 4217/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 240.- corrispondente a 3 aliquote da fr. 80.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.- e delle spese giudiziarie di fr. 25.-.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2007;

indetto il dibattimento 16 maggio 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato, il quale si dichiara innocente;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti di esigua gravità per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 251 cifra 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di falsità in documenti di esigua gravità per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4217/2007 del 3 dicembre 2007.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 25.00 tassa di giustizia

fr. 25.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 totale