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10.2007.506 • PP TI 10.2007.506 Generato dall'IA

Acquittal for Unlicensed Driving Despite Initial Charges

Numero d'incarto 10.2007.506
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with repeatedly driving a motorcycle without a required license, stemming from incidents on October 1, 2007, and other prior dates, an offense under Article 95 para. 1 of the Road Traffic Act, but during the trial, the defendant claimed the offense did not occur, alleging he possessed a valid license and that the official record resulted from a data entry error by the competent Italian authority. The court ultimately acquitted the defendant of the repeated unlicensed driving charge and assigned the procedural costs to the State, concluding that the prosecution failed to establish the defendant's guilt beyond a reasonable doubt, despite the initial accusation proposing a fine and related fees.

Regesto Legislator

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Art. 95 cpv. 1 LCStr, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 91 cpv. 1 LCStr, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 39 LTG; Acquittal for Unlicensed Driving Despite Initial Charges: 1 of the Road Traffic Act, but during the trial, the defendant claimed the offense did not occur, alleging he possessed a valid license and that the official record resulted from a data entry error by the competent Italian authority. The court ultimately acquitted the defendant of the repeated unlicensed driving charge and assigned the procedural costs to the State, concluding that the prosecution failed to establish the defendant's guilt beyond a reasonable doubt, despite the initial accusation proposing a fine and related fees.

Parole chiave

Generato dall'IA
dubbio ragionevole proposta di giudizio multa disciplinare guida senza autorizzazione guida recidiva in stato di ebbrezza decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cpv. 1 LCStr.

This provision defines the crime for which the accused was acquitted.

art. 91 cpv. 1 LCStr.

This article was cited in the section preceding the dispositive orders, indicating the legal framework considered before rendering the final judgment (acquittal).

art. 9 e segg. CPP

These articles regulate aspects of the criminal procedure considered by the court, preceding the final ruling.

art. 273 e segg. CPP

These articles regulate aspects of the criminal procedure considered by the court, preceding the final ruling.

art. 39 LTG

This article concerning the cantonal law on jurisdiction was cited before the dispositive orders.

art. 276 cpv. 2 CPP

This article concerning the right to request grounds for the judgment was cited in reference to the parties being notified of their rights following the final decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.506 DA 4345/2007 · Bellinzona 23 giugno 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti

sedente con Valentina

G. Marzorati Benedick in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per aver ripetutamente condotto il motoveicolo Suzuki targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti il 1 ottobre 2007 a __________ e in altre località e date precedenti;

reato previsto dall'art. 95 cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 4345/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 300,- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100,- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100,- (cento).

3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 23 giugno 2008, al quale era presente l’imputato ACCU 1, __________. Il Procuratore pubblico, con lettera 14 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato.

Accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato il quale ha dichiarato che il reato non sussisteva perché lui era in possesso della patente e che si era trattato di un errore di immissione dei dati nel terminale informatico della competente autorità italiana.

Posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1, __________, colpevole di aver commesso il reato previsto dall’ art. 95 cpv. 1 LCStr, per avere,

a __________ il 1 ottobre 2007 ed in altre imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto il motoveicolo Suzuki targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta?

2. In caso di risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?

3. Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di reato di ripetuta guida senza licenza di condurre, art. 95 cpv. 1 LCStr.

Pone a carico dello Stato gli oneri processuali.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art.

276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della Circolazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150,- tassa di giustizia

fr. 150,- spese giudiziarie

fr. 300,-*totale