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10.2007.504 • PP TI 10.2007.504 Generato dall'IA

DUI Conviction with Conditional Suspension and Probation Extension

Numero d'incarto 10.2007.504
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of driving while impaired, evidenced by a blood alcohol concentration between 1.74 and 2.02 per mille, contrary to traffic law provisions. The court convicted the individual and imposed a fine of 90 daily installments at CHF 30.00 each (totaling CHF 2,700.00), suspended conditionally for four years, and a further fine of CHF 400.00, while importantly maintaining the benefit of a prior conditional release from an earlier sentence, but issuing a formal admonishment, extending the probation period by six months, and subjecting the defendant to rehabilitative assistance, warning that failure to comply could result in the revocation of the eight-month suspended prison term from the previous conviction.

Regesto Legislator

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Art. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 89 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP; DUI Conviction with Conditional Suspension and Probation Extension: The court convicted the individual and imposed a fine of 90 daily installments at CHF 30.00 each (totaling CHF 2,700.00), suspended conditionally for four years, and a further fine of CHF 400.00, while importantly maintaining the benefit of a prior conditional release from an earlier sentence, but issuing a formal admonishment, extending the probation period by six months, and subjecting the defendant to rehabilitative assistance, warning that failure to comply could result in the revocation of the eight-month suspended prison term from the previous conviction.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale proroga del periodo di prova liberazione condizionale multa disciplinare guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 91 cpv. 1 LCStr

This provision defines the crime (driving while unfit) for which the accused was declared guilty in order 1 of the operative part.

art. 106 cpv. 2 CP

This provision is cited in order 2 of the operative part regarding the substitute custodial penalty for non-payment of the fine.

art. 369 CP

This article regulates the cancellation of the conviction from the criminal record, mentioned in the communication section following the operative orders.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule governs the notification regarding the right to appeal and to request the written grounds for the judgment, mentioned at the end of the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.504 DA 4119/2007 · Bellinzona 16 giugno 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine, per

aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.74 - max. 2.02 grammi per mille),

fatti avvenuti a __________,

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 4119/2007 di data 3 dicembre 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna, (artt.

34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 9'000.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).

2.

Alla multa di fr. 1'000.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

4.

Si ripristinal'esecuzione della pena detentiva di 8 (otto) mesi dipendente dalla liberazione condizionale concessa il 15.03.2007 dal GIAP per la condanna emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 09.05.2006.

ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 16 giugno 2008, al quale ha preso parte l’accusato personalmente, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 25 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ammette che il proprio cliente si è reso protagonista di un fatto grave, ma ritiene tuttavia che il ripristino della pena precedente si rivelerebbe una misura sproporzionata. Egli propone che il proprio patrocinato venga piuttosto sottoposto ad un periodo di controllo da parte dei servizi sociali;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’accusato autore colpevole di guida in stato di inattitudine?

2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3. L’eventuale condanna può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

4. Dev’essere ripristinatal'esecuzione della pena detentiva di 8 mesi dipendente dalla liberazione condizionale concessa il 15.03.2007 dal GIAP per la condanna emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 09.05.2006?

5. In caso di risposta negativa al quesito no 4, a quali condizioni può essere mantenuto il beneficio della liberazione condizionale (art. 89 CP: insuccesso del periodo di prova)?

6. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara: ACCU

autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4119/2007 del 3 dicembre 2007;

condanna: ACCU

1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 2’700.00 (duemilasettecento);

§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 400.00 (quattrocento);

§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00;

mantiene il beneficio della liberazione condizionale concessa il 15.03.2007 dal GIAP per la condanna emessa nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 09.05.2006, a far tempo dal 24.03.2007, ma ammonisce formalmente l’accusato;

prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi e sottopone per tale periodo l’accusato all’assistenza riabilitativa, con scadenza quindi il 24.09.2008;

L’accusato viene formalmente avvertito che se, durante tale periodo dovesse nuovamente commettere un crimine o un delitto o se si sottrae all’assistenza riabilitativa, il giudice potrà ordinare il ripristino dell’esecuzione con l’espiazione dei residui 8 (otto) mesi di detenzione;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio assistenza riabilitativa, Lugano

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 1100.00 totale

./. fr. 1500.00 cauzione

fr. 400.00 da restituire