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10.2007.498 • PP TI 10.2007.498 Generato dall'IA

Acquittal for Misappropriation of Assets Subject to Judicial Proceedings

Numero d'incarto 10.2007.498
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with the misappropriation of assets subject to judicial proceedings for failing to remit CHF 1,800, representing the outstanding monthly amounts for August and September 2007, to the competent enforcement and bankruptcy office, thereby violating an income seizure order on independent activity earnings. Following the defendant's opposition to the initial accusation decree, the court heard the case, where the public prosecutor requested confirmation of the original conviction, but the defense sought acquittal or, alternatively, a significant reduction in the proposed penalty. Ultimately, the court acquitted the defendant of the charge of misappropriation of assets subject to judicial proceedings and ordered that the legal fees and judicial expenses be borne by the State, with the final judgment not requiring a written justification as none of the parties requested it within the statutory period.

Regesto Legislator

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Art. 169 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Acquittal for Misappropriation of Assets Subject to Judicial Proceedings: Following the defendant's opposition to the initial accusation decree, the court heard the case, where the public prosecutor requested confirmation of the original conviction, but the defense sought acquittal or, alternatively, a significant reduction in the proposed penalty. Ultimately, the court acquitted the defendant of the charge of misappropriation of assets subject to judicial proceedings and ordered that the legal fees and judicial expenses be borne by the State, with the final judgment not requiring a written justification as none of the parties requested it within the statutory period.

Parole chiave

Generato dall'IA
impiego illecito di valori patrimoniali spese legali procedura di fallimento reddito della sostanza opposizione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the warning about the right to request the written grounds for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.498 DA 4069/2007 · Bellinzona 15 luglio 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

per avere in danno dei creditori, omesso di versare al preposto Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, l’eccedenza mensile di CHF 900.- per il periodo agosto - settembre 2007, pignorata sul guadagno derivante dall’esercizio della sua attività indipendente, per un importo complessivo di CHF 1'800.-., contravvenendo con ciò al pignoramento di reddito da attività indipendente disposto dal predetto Ufficio il 30 luglio 2007;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 169 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 26 novembre 2007 n. 4069/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.00, corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 50.00 (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

Ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369 CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2007;

indetto il dibattimento il giorno 15 luglio 2008, al quale ha partecipato l’accusato accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e in subordine una riduzione massiccia della pena, con una pena massima di 5 aliquote giornaliere di fr. 30.--, da convertire in lavoro di pubblica utilità; non chiede ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i

fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova e se ci fosse una condanna se deve essere accolta la richiesta di commutare l’eventuale condanna in lavoro di pubblica utilità?

4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 169 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale.

Carica le tasse e le spese allo Stato.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico Stato

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 200.--*totale