Criminal Defamation Acquittal for Workplace Bullying Accusation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of criminal defamation for sending a written communication to their former employer accusing the head of personnel of dishonorable conduct, specifically workplace bullying. Following the defendant's opposition to the initial charging decree, the court held a public hearing where the public prosecutor requested confirmation of the initial decision. However, the court ultimately acquitted the defendant of the defamation charge under Article 173 of the Penal Code, concluding that the accusation did not meet the legal standard for the offense, and consequently ordered that the costs and fees of the proceedings be borne by the State, as no grounds for appeal were pursued by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 39 LTG, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg. CPP; Criminal Defamation Acquittal for Workplace Bullying Accusation: Following the defendant's opposition to the initial charging decree, the court held a public hearing where the public prosecutor requested confirmation of the initial decision. However, the court ultimately acquitted the defendant of the defamation charge under Article 173 of the Penal Code, concluding that the accusation did not meet the legal standard for the offense, and consequently ordered that the costs and fees of the proceedings be borne by the State, as no grounds for appeal were pursued by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, defining defamation, was the basis for the acquittal (proscioglie) of the accused.
This procedural rule was cited regarding the parties' right to request written motivation for the sentence and the deadline for filing an appeal.
This article was considered in the decision-making process concerning the outcome, although the final order only reflected the acquittal.
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Testo completo
Incarto n. 10.2007.489 DA 4021/2007 · Bellinzona 4 agosto 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, in data 13 agosto 2007, comunicando con un terzo, segnatamente rivolgendosi per iscritto alla sua ex datrice di lavoro, ossia alla società __________ Sagl di __________, incolpato o reso sospetto LESA 1, capo del personale, di condotta disonorevole o di fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare di aver commesso del *mobbing* nei suoi confronti sul posto di lavoro;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4021/2007 di data 20 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- corrispondente a 10 aliquote da fr. 40.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)
giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 150.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 agosto 2008, al quale ha partecipato l’accusata personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusata autrice colpevole di diffamazione?
2. In caso di risposta affermativa quale dev’essere la pena e questa può, se del caso, essere sospesa condizionalmente?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 173 CP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU
dall’accusa di diffamazione, *ex* art. 173 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4021/2007 del 20 novembre 2007 le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 175.00 spese giudiziarie
fr. 300.00*totale