Case of Excessive Speeding and Conditional Sentence Imposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of repeated serious traffic violations for driving significantly over the posted speed limits on two separate occasions, one in a zone limited to 80 km/h and another on a highway limited to 120 km/h, creating a serious danger to others. The court, noting the accused admitted to the offenses and the prosecutor requested confirmation of the charging decree, convicted the defendant under the relevant statutes, imposing a fine of 60 daily installments at CHF 120 each (totaling CHF 7,200), suspended conditionally for four years, a further fine of CHF 1,500 (substitutable with 15 days imprisonment), and ordered payment of judicial fees, while deciding not to revoke a previous conditional suspension granted for a separate penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 cifra, Art. 22 cpv. 1 OSS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, art. 90 cifra 2 LCStr; Case of Excessive Speeding and Conditional Sentence Imposition: The court, noting the accused admitted to the offenses and the prosecutor requested confirmation of the charging decree, convicted the defendant under the relevant statutes, imposing a fine of 60 daily installments at CHF 120 each (totaling CHF 7,200), suspended conditionally for four years, a further fine of CHF 1,500 (substitutable with 15 days imprisonment), and ordered payment of judicial fees, while deciding not to revoke a previous conditional suspension granted for a separate penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the offense for which the accused was declared guilty in the dispositive order.
Cited as part of the legal basis for the conviction in the dispositive section.
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Cited to specify the duration of the custodial penalty substituted for non-payment of the fine in order 2.
Cited in the communication regarding the registration and cancellation of the conviction from the criminal record.
Cited regarding the right of the parties to request the written grounds for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2007.485 DA 4172/2007 · Bellinzona 30 maggio 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione,
per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ e meglio:
1.1 ad
__________ il 03.09.2007, alla velocità di 118 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 Km/h., accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar;
1.2 a
__________, autostrada A2, il 10.09.2007, alla velocità di 174 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante mediante veicolo
inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa n. 4172/2007 di data 3 dicembre 2007 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 7'800.--. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alal pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.07.2006.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 6 maggio 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ammette di avere commesso le infrazioni che gli vengono imputate;
sentito il difensore, che pone in risalto la piena assunzione di responsabilità dell’accusato, chiedendo una sensibile riduzione della pena e la non revoca della condizionale o, subordinatamente, la trasformazione della pena detentiva, precedentmente comminata, in pena pecuniaria;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente?
4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?
5. Dev’essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva decretata il 17.07.2006 nei confronti di ACCU 1? In caso di risposta affermativa Se no, se questa pena può essere trasformata in pena pecuniaria?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b e d ONC; 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU
autore colpevole di ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione, *ex* art. 90 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4172/2007 del 3 dicembre 2007;
condanna ACCU
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 7’200.-- (settemiladuecento);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, decretata nei suoi confronti il 17.07.2006 dal Ministero pubblico ticinese;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 2100.00 totale