Defamation and Drunk Driving Conviction with Suspended Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of defamation (injuria) for verbally insulting an individual with derogatory epithets and for driving while intoxicated, with blood alcohol levels ranging from 0.76 to 1.37 per mille. During the trial, the defendant admitted to the facts and expressed remorse, leading the court to convict based on the facts presented in the accusation decree; the court subsequently sentenced the defendant to a fine of 8 daily rates of 130.00 Francs each (totaling 1,040.00 Francs) plus a 1,500.00 Franc fine, suspending the execution of the fine portion for a three-year probationary period, and ordered payment of judicial fees, with the ruling being final.
Regesto Legislator
UfficialeOffendere l'onore di terze persone attraverso epiteti quali "figlia di puttana", "troia"; condurre in stato di ebrietà (min. 0.76/max 1.37 gr. per mille)
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defined the crime of insult for which the defendant was declared guilty.
This article defined the crime of driving while impaired for which the defendant was declared guilty.
This article governs the determination of the substitute custodial sentence in case of non-payment of the fine (part of the penalty order).
This article specifies the condition for the deletion of the conviction from the judicial register (mentioned in the communication section following the disposal).
This article governs the deadline and procedure for requesting the written reasoning of the judgment (mentioned in the final procedural notice).
Testo completo
Incarto n. 10.2007.478 DA 3799/2007 · Bellinzona 23 giugno 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, offeso l’onore di CIVI 1, con epiteti vari tra i quali “*canadese di merda”, “figlia di puttana”, “troia”, “sei una merda”*;
2. guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, circolato al volante della vettura Porche targata TI __________ in stato di ebrietà (minima 0,76 / massima 1,37 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; richiamato l’art. 31 cpv. 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 3799/2007 di data 7 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 10'800.00 (diecimilaottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 180.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (art. 34 e 36 CP).
2.
Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 novembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 giugno 2008, al quale erano presenti l’accusato ed il proprio difensore, così come la Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 per l’autorità inquirente;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ammette i fattii e si dichiara dispiaciuto;
sentita la Sostituto Procuratore pubblico, che chiede che la pena venga sospesa condizionalmente, ma che venga comminata una multa di fr. 2'500.00;
sentito il difensore, il quale aderisce alla richiesta di sospensione proposta dall’autorità inquirente, opponendosi alla multa;
sentito da ultimo l'accusato, che ripete di essere dispiaciuto;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole di:
1.1 ingiuria?
1.2 guida in stato di inattitudine?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. La pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì quali condizioni?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 177 CP, 16a, 31 cpv. 2 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU
autore colpevole di ingiuria, *ex* art. 177 CP, e di guida in stato di inattitudine, *ex* 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3799/2007 del 7 novembre 2007.
condanna ACCU
1. alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere da fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di fr. 1'040.00 (millequaranta);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 2000.00 totale