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10.2007.469 • PP TI 10.2007.469 Generato dall'IA

Acquittal for Unauthorized Employment of Foreign Worker

Numero d'incarto 10.2007.469
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant, a member of a company's management, was accused of violating laws concerning the residence and domicile of foreigners by employing an unauthorized cross-border worker from April to August 2006. Following a hearing where the accused claimed no active role in the hiring process, the court acquitted the defendant of the charge, finding insufficient evidence of culpability regarding the violation, and ordered the state to bear the judicial costs.

Regesto Legislator

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Art. 23 cpv. 4 LDDS, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art.273 e segg. CPP; Acquittal for Unauthorized Employment of Foreign Worker: Following a hearing where the accused claimed no active role in the hiring process, the court acquitted the defendant of the charge, finding insufficient evidence of culpability regarding the violation, and ordered the state to bear the judicial costs.

Parole chiave

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lavoro frontaliero società estera disdetta ingiustificata stato estero infrazione commessa nell'azienda infrazioni alla legge sugli stranieri Impiego di un operaio frontaliero privo del relativo permesso di lavoro

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art.23 cpv. 4 LDDS

This provision defines the offense for which the accused was ultimately acquitted.

art.276 cpv. 2 CPP

This procedural rule regulates the right to request the written grounds of the decision, which the court notes was not done by the parties.

art.273 e segg. CPP

These provisions regulate the appeal process, referenced in the context of the finality of the decision and the right to appeal.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.469 DA 3880/2007 · Bellinzona 8 settembre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, in qualità di membro della direzione della ditta __________ di __________, impiegato presso quest’ultima ditta l’operaio frontaliero __________, dall’1.4. al 21.8.2006, privo della relativa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 4 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa del

12 novembre 2007 n. 3880/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita c0 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 novembre 2007;

indetto il dibattimento in data 8 settembre 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale dichiara che al momento dell’assunzione dell’operaio frontaliere in questione non era presente e non ha, né ha mai avuto, un ruolo attivo nell’Ufficio risorse umane nella società;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, oppure alla LStr, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.23 cpv. 4 LDDS, la LStr;

9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

Carica le tasse e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 200.--*totale