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10.2007.450 • PP TI 10.2007.450 Generato dall'IA

Defamation and Insult Conviction with Conditional Fine

Numero d'incarto 10.2007.450
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of defamation for making an unsubstantiated accusation to a colleague's director suggesting illicit behavior during a holiday, and of insult for calling the same colleague "completely undone" during the same confrontation. The court, despite the guilty finding for defamation, ultimately acquitted the defendant of the insult charge, sentencing them only for the defamation with a conditional fine of three daily rates of 110 (totaling 330), a 200 fine (substitutable with 2 days detention), and ordered payment of 500 to the civil party for legal expenses, while rejecting the larger civil claims.

Regesto Legislator

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Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, art. 173 CP, art. 177 CP; Defamation and Insult Conviction with Conditional Fine: The court, despite the guilty finding for defamation, ultimately acquitted the defendant of the insult charge, sentencing them only for the defamation with a conditional fine of three daily rates of 110 (totaling 330), a 200 fine (substitutable with 2 days detention), and ordered payment of 500 to the civil party for legal expenses, while rejecting the larger civil claims.

Parole chiave

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diffamazione ingiuria commisurazione della pena reato presupposto condotta colpevole pene condizionali Offendere l'onore di una persona; dire cosa non vera a terze persone

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 173 CP

This article defines the crime of defamation, for which the accused was convicted.

art. 177 CP

This article defines the crime of insult (ingiuria), for which the accused was declared exempt from punishment in the dispositive.

art. 106 cpv. 2 CP

This article governs the substitution of a fine with a custodial sentence, cited in the context of the fine imposed.

art. 369 CP

This article governs the erasure of the conviction from the criminal record, which was communicated in the dispositive.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article governs the right to request the written reasoning for the sentence, which was referenced in the final communication.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.450 DA 3800/2007 · Bellinzona 22 aprile 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di 1. diffamazione,

per avere, a __________ in data

12 marzo 2007, durante un colloquio svoltosi alla presenza di __________, direttore del centro professionale commerciale di __________, offeso l’onore della collega CIVI 1, rendendola sospetta di fatti che potevano nuocere alla sua reputazione affermando che *“l’anno scorso, durante le vacanze di Carnevale, in montagna a sciare, mi hai telefonato dicendomi che eri con un allenatore di sci ma all’insaputa dell’altro allenatore”;*

2. ingiuria,

per avere, a __________ in data 12 marzo 2007, nel medesimo contesto descritto al punto 1., offeso l’onore di __________ con l’epiteto di *“completamente disfatta”*;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 173 e 177 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 3800/2007 di data 7 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondente a 5 aliquote da fr. 150.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 novembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 22 aprile 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il patrocinatore mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la patrocinatrice, la quale chiede la conferma del decreto e la condanna al risarcimento di cui all’istanza

15 aprile 2008;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e in via subordinata l’esenzione dalla pena; si oppone alle pretese della parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. diffamazione

1.2. ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il versamento di fr. 7'837.30 oltre accessori, di cui fr. 2'000.- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 2007 per torto morale e fr. 5'837.30 oltre interessi dalla crescita in giudicato della sentenza come risarcimento delle spese legali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 173, 177 CP; 41, 44 e 49 CO, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di diffamazione e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3800/2007 del 7 novembre 2007.

manda ACCU

esente da pena per il reato di ingiuria.

condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 3

(tre) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 330.- (trecentotrenta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

condanna ACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 500.- come risarcimento per spese di patrocinio. Le altre pretese sono respinte.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 450.- totale