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10.2007.449 • PP TI 10.2007.449 Generato dall'IA

Inadmissibility of Untimely Opposition to Fine for Maintenance Neglect

Numero d'incarto 10.2007.449
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court considered an opposition filed by a defendant, who was found guilty of neglecting maintenance obligations and subject to a fine and an order for civil damages, arguing the opposition was untimely because the 15-day period for challenging the accusation decree began on October 17th, the date a returned registered letter was considered served, expiring on October 31st, making the November 5th opposition late, and further noting that the defendant admitted to receiving a copy of the decree on October 23rd, which would have still allowed for a timely objection, thus the court deemed the opposition inadmissible and declared the accusation decree final.

Regesto Legislator

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Art. 217 cpv. 1 CP, art. 208 e 210 CPP, Art. 3. Non si prelevano né tasse, né spese; Inadmissibility of Untimely Opposition to Fine for Maintenance Neglect: Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-.

Parole chiave

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trascuranza degli obblighi di mantenimento opposizione tardiva opposizione preclusione per tardività ritardo ingiustificato contravvenzione bagatellare Opposizione irricevibile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 127 I 34
DTF 127 I 34 e riferimenti);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 e 210 CPP

Cited in the reasoning to establish the deadline for opposition, which is the factual basis for declaring the opposition inadmissible in order 1.

Art. 3. Non si prelevano né tasse, né spese.

This clause explicitly rules on the costs and fees in the dispositive section.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2007.449 DA 3242/2007 · Bellinzona 29 novembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1 difeso dalla DUF 1

siccome

ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento;

fatti avvenuti dal __________ al __________ a __________;

reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;

e meglio come al decreto d’accusa n.3242/2007 di data 8 ottobre 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 e dell'inserimento, servizio ricuperi, dell'importo di fr. 51'174.55, a titolo di

risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.-.

vista l'opposizione interposta in data 5 novembre 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 8 ottobre 2007 (cfr. act 19, timbro sulla busta di intimazione);

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 9 ottobre 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 17 ottobre 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 22 ottobre 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. act 19, busta di intimazione);

che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 17 ottobre 2007 giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 31 ottobre seguente;

che pertanto l'opposizione, inoltrata in data 5 novembre 2007 (cfr. allegato ad act. 20, timbro sulla busta), è tardiva;

che abbondanzialmente e indipendentemente da quanto sopra l’accusato ha in ogni caso ricevuto per sua stessa ammissione la copia per conoscenza del decreto di accusa in data 23 ottobre 2007 (cfr. ibidem, lettera di opposizione), ragion per cui avrebbe comunque potuto opporvisi tempestivamente;

che di conseguenza l'opposizione 5 novembre 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. Non si prelevano né tasse, né spese.

4. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.