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10.2007.438 • PP TI 10.2007.438 Generato dall'IA

Vehicle Emissions Violation and License Requirement Acquittal

Numero d'incarto 10.2007.438
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with driving a commercial van without the required professional license and for violating owner's obligations by driving a vehicle that had not undergone the prescribed emissions inspection. The court, applying the principle of *in dubio pro reo* (when in doubt, rule for the accused), acquitted the defendant of driving without a license because it was not proven that the driving was for professional purposes, but found the defendant guilty of violating the owner's obligations. Consequently, the court convicted the defendant only for the latter offense, imposing a fine, ordering payment of court costs, and explicitly deciding not to revoke the conditional suspension previously granted for earlier sentences.

Regesto Legislator

Ufficiale

Condurre un autofurgone senza essere in possesso della licenza di condurre professionale per tale tipo di veicolo e trasporto; veicolo non sottoposto al controllo delle emissioni di gas di scarico

Parole chiave

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obbligo di controllo detentore di veicolo pagamento dell'ammenda guida senza autorizzazione ritiro della concessione principio in dubio pro reo

Disposizioni normative citate

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Art. 95 cifra
visti gli art. 95 cifra 1 LCStr; 3 cpv.
Art. 3 cpv. 1 OAC
95 cifra 1 LCStr, in relazione con l’art. 3 cpv. 1 OAC;
Art. 96 ONC
The accused was declared guilty of violation of the duties of the keeper based on this article.
Art. 35 cpv. 1 OETV
Cited in connection with art. 96 ONC for the established conviction.
Art. 106 cpv. 2 CPS
1’000.-- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
Art. 46 cpv. 1 CPS
800.--, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico l’11 febbraio 2006 ed il 2 aprile 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS).
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
Art. 47 cifra
In via subordinata, postula una massiccia riduzione delle aliquote e dell’ammontare delle stesse, in considerazione degli art. 47 cifra 2 CPS e 48 cpv.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 96 ONC

The accused was declared guilty of violation of the duties of the keeper based on this article.

art. 59a cpv. 1, 2 e 3 ONC

Cited in connection with art. 96 ONC for the established conviction.

art. 35 cpv. 1 OETV

Cited in connection with art. 96 ONC for the established conviction.

art. 95 cifra 1 LCStr

The accused was acquitted of the charge of driving without a license based on this provision, due to the principle in dubio pro reo.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the right to request the reasoning of the judgment and the deadline for appeal.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.438 DA 3460/2007 · Bellinzona 30 aprile 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver condotto l'autofurgone Mercedes targato __________ senza essere in possesso della licenza di condurre professionale prescritta per tale tipo di veicolo e di trasporto;

fatti avvenuti a __________ il 5 luglio 2007;

reato previsto dall'art.

95 cifra 1 LCStr, in relazione con l’art. 3 cpv. 1 OAC;

2. violazione degli obblighi del detentore,

per aver condotto l’autofurgone suddetto malgrado non fosse stato sottoposto al prescritto controllo delle emissioni di gas di scarico e di fumi;

fatti avvenuti a __________ il 5 luglio 2007;

reato previsto dall'art.

96 ONC in relazione con gli art. 59a cpv. 1, 2 e 3 ONC e art. 35 cpv. 1 OETV;

perseguito con decreto d’accusa del 22 ottobre 2007 n. 3460/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 13'500.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art.

42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1’000.-- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene: detentiva di 60 (sessanta) giorni (ai sensi del vCPS) e pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.-- l’una per complessivi fr. 800.--, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico l’11 febbraio 2006 ed il 2 aprile 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 28 aprile 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non contesta la violazione degli obblighi del detentore, ma chiede, in virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento dal reato di guida senza licenza di condurre, in quanto non è provato che si sia trattata di una corsa a titolo professionale. In via subordinata, postula una massiccia riduzione delle aliquote e dell’ammontare delle stesse, in considerazione degli art. 47 cifra 2 CPS e 48 cpv. 1 lett. a n. 1 CPS e della sua situazione finanziaria, nonché una riduzione della multa, chiedendo altresì di prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale delle precedenti condanne e dall’iscrizione a casellario giudiziale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Guida senza licenza o nonostante la revoca,

1.2. Violazione degli obblighi del detentore,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione ed alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 80.-- l’una decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino l’11 febbraio 2006, rispettivamente il 2 aprile 2007, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 OAC; 2, 3, 59a cpv. 1, 96 ONC; 35 cpv. 1 OETV;

9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

rilevato che, cadendo, in virtù del principio in dubio pro reo, il reato di guida senza licenza di condurre, l’imputato risulta colpevole unicamente di violazione degli obblighi del detentore ai sensi dell’art. 96 ONC, in relazione con gli art. 59a cpv. 1, 2 e

3 ONC e 35 cpv. 1 OETV. Egli deve essere punito esclusivamente per quest’ultimo reato, giusta il numero 501 lett. a dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari;

che la competenza di questo giudice è data per attrazione;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

violazione degli obblighi del detentore, art. 96 ONC,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3460/2007 del 22 ottobre 2007;

e lo proscioglie dall’accusa di guida senza licenza di condurre per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 40.-- (quaranta);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 60.--;

comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione di arresto (vCPS) ed alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 80.-- l’una, per complessivi fr. 800.--, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino l’11 febbraio 2006, rispettivamente il 2 aprile 2007;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 40.00 multa

fr. 20.00 tassa di giustizia

fr. 40.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale