Battery and Insult Conviction with Penalty Subsumed by Prior Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of battery for spraying an irritant at the victim and of insult for calling the victim a pedophile, despite claiming to have been the initial aggressor. The court, considering the opposition to the initial accusation, ultimately declared the defendant guilty of both offenses but exempt from punishment, reasoning that the penalty for these acts was entirely subsumed by a prior sentence issued on a different date, and ordered the defendant to pay court fees and reimburse the civil party for legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 126 cpv. 1 CPS, Art. 177 CPS, art. 273 e segg. CPP; Battery and Insult Conviction with Penalty Subsumed by Prior Sentence: The court, considering the opposition to the initial accusation, ultimately declared the defendant guilty of both offenses but exempt from punishment, reasoning that the penalty for these acts was entirely subsumed by a prior sentence issued on a different date, and ordered the defendant to pay court fees and reimburse the civil party for legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the operative part to establish the conviction for 'vie di fatto' (battery/assault).
Cited in the operative part to establish the conviction for 'ingiuria' (insult).
Cited in the operative part as the ground for dispensing with the penalty ('esente da pena').
Cited as a procedural basis in the reasoning before the operative part, relating to the proceedings.
Cited as procedural context regarding the deadline for requesting the written reasoning and filing an appeal.
Testo completo
Incarto n. 10.2007.428 DA 3398/2007 · Bellinzona 16 settembre 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a Gudo, in data
26 febbraio 2006, spruzzando verso CIVI 1 dello spray irritante compiuto vie di fatto nei suoi confronti;
2. ingiuria,
per avere, a Gudo, in data
15 febbraio 2006, apostrofando CIVI 1 di pedofilo offeso il di lui onore;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 177 CPS, richiamato l’art. 49 CPS;
perseguito con decreto d’accusa dell’11 ottobre
2007 n. 3398/2007 del AINQ 1 che propone la condanna di ACCU 1 in applicazione dell'art. 49 CPS, richiamata la sentenza della Presidente della Corte delle assise
correzionali di data 12 settembre 2007, vada esente da pena, ritenuto come la stessa è da considerarsi interamente aggiuntiva.
1. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
2. La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 ottobre 2007 dell’accusato;
indetto il dibattimento 16 settembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, la parte civile, assistita dal proprio patrocinatore, e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, postulando altresì la condanna dell’imputato alla rifusione della nota professionale del
16 settembre 2008 a titolo di ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato, il quale postula il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto è lui che è stato aggredito dalla parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Vie di fatto,
1.2. Ingiuria,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49, 126 cpv. 1, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv.
1 CPS,
2. ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3398/2007 dell’11 ottobre 2007;
manda ACCU 1esente da pena per la presente fattispecie, ritenuto come la stessa sia già compresa nella sanzione comminatagli dalla Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano con sentenza del 12 settembre 2007, alla quale è da considerarsi interamente aggiuntiva;
condanna ACCU 1al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
riconosce alla parte civile CIVI 1, __________, fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili a carico dell’imputato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale