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10.2007.39 • PP TI 10.2007.39 Generato dall'IA

Residency Violation Opposition Timeliness

Numero d'incarto 10.2007.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case concerns an individual found guilty of violating foreign residency and domicile laws on November 22, 2006, against whom a penalty proposal including thirty days of detention and revocation of a prior conditional suspension was made. The court dismissed the opposition filed by the accused on January 11, 2007, because it was deemed untimely, reasoning that under established jurisprudence, the fifteen-day deadline for opposition, triggered by the registered mail delivery commencing on December 11, 2006, and calculated based on the seven-day deemed delivery rule despite non-collection, expired no later than January 8, 2007.

Regesto Legislator

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Art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 208 e 210 CPP; Residency Violation Opposition Timeliness: The court dismissed the opposition filed by the accused on January 11, 2007, because it was deemed untimely, reasoning that under established jurisprudence, the fifteen-day deadline for opposition, triggered by the registered mail delivery commencing on December 11, 2006, and calculated based on the seven-day deemed delivery rule despite non-collection, expired no later than January 8, 2007.

Parole chiave

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domicilio contravvenzione alla legge sugli stranieri momento del reato revoca del permesso di dimora preclusione per tardività ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo Opposizione tardiva al decreto d'accusa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 127 I 34
DTF 127 I 34 e riferimenti);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 e 210 CPP

These articles govern the right to appeal the indictment proposal, which is the subject of the decision on inadmissibility.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.39 DA 4658/2006 · Bellinzona 19 gennaio 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)

siccome

ritenuto colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;

fatti avvenuti il 22 novembre 2006 a __________;

reato previsto dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio come al decreto d’accusa n. 4658/2006 di data 11 dicembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare.

2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla pretura

penale di Bellinzona __________.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudizarie di

fr. 200.--.

vista l'opposizione interposta in data 11 gennaio 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 11 dicembre 2006 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata al mittente il 22 dicembre 2006 (cfr. ibidem), il quale in data 2 gennaio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa, munita dell’apposito timbro (cfr. busta di intimazione);

che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione è scaduto al più tardi l’8 gennaio 2007 essendo i due giorni precedenti festivi;

che pertanto l'opposizione, inoltrata in data 11 gennaio 2007 (cfr. timbro sulla busta), è tardiva;

che nulla muta al riguardo il contenuto di tale scritto inoltrato dall’accusato;

che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. Non si prelevano né tasse, né spese.

4. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.