Defamation and Disobedience of Court Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was found guilty of defamation for sending an email alleging that a third party paid a large bribe to settle a building violation, and for repeated disobedience of authority by publishing statements about that building violation after a judge had explicitly ordered all media publication and communication regarding the matter to cease. The court reasoned that the email constituted defamation by imputing dishonorable conduct, and that the subsequent publication violated the prior judicial order, thus establishing both offenses; however, the disobedience charge was dismissed concerning a second, separate publication, and the defendant was sentenced to a fine of 7 daily rates of 100, suspended conditionally for a two-year probation period, a fine of 100, and ordered to pay judicial costs and 500 to the civil party for moral damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 173 CP, Art. 292 CP; Defamation and Disobedience of Court Order: The court reasoned that the email constituted defamation by imputing dishonorable conduct, and that the subsequent publication violated the prior judicial order, thus establishing both offenses; however, the disobedience charge was dismissed concerning a second, separate publication, and the defendant was sentenced to a fine of 7 daily rates of 100, suspended conditionally for a two-year probation period, a fine of 100, and ordered to pay judicial costs and 500 to the civil party for moral damages.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to establish the guilt for the crime of defamation.
Used to establish the guilt for the crime of disobedience to authority regarding the email.
Cited in relation to the suspension of the execution of the pecuniary penalty.
Cited for determining the substitute custodial penalty in case of non-payment of the fine.
Cited regarding the deletion of the conviction from the judicial record.
Cited in relation to the procedure following the opposition to the bill of indictment (although not explicitly in the operative part, it is cited just before the operative section where the decision is formulated).
Cited in relation to the jurisdiction/procedure before rendering the final decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2007.373 DA 2744/2007 · Bellinzona 15 maggio 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. diffamazione,
per avere, comunicando con un terzo, incolpato CIVI 1 di una condotta disonorevole, e meglio per avere, in data 27 giugno 2007, scritto una e-mail a __________ nella quale sosteneva che CIVI
1 aveva pagato *un’ingente tangente* per sanare un abuso edilizio;
2. ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per avere, inviando l’e-mail menzionata al punto precedente del presente decreto d’accusa e ancora con il suo scritto intitolato “*Il __________ sceglie il suicidio, il giorno dopo*”, pubblicato sul quotidiano __________ in data 13 luglio 2007, scritti nei quali ritorna sulla questione dell’abuso edilizio attribuito a CIVI 1, disobbedito all’ordine fattogli dal Pretore di __________ con decisone supercautelare del 5 febbraio 2007 e ribadito dopo l’udienza del 13 febbraio 2007, che gli intimava di sospendere qualsiasi tentativo di pubblicazione sui mass media e/o qualsiasi comunicazione rivolta a terzi relativa alla vertenza dell’addotto abuso edilizio commesso da CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 173 e 292 CP; richiamato l’art. 42 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 24 agosto 2007 n. 2744/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'000.00, corrispondente a 10 aliquote da fr. 100.00 (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 6 settembre 2007;
indetto il dibattimento 15 maggio 2008, al quale sono comparsi:
__________
__________
__________;
il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 18 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e che vengano versati dall’accusato a titolo di torto morale e spese sopportate CHF 500.— a favore della Fondazione __________;
il difensore, il quale chiede il proscioglimento da ogni capo d’accusa e la reiezione della richiesta di risarcimento;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. diffamazione, per avere, comunicando con un terzo, incolpato CIVI 1 di una condotta disonorevole, e meglio per avere, in data 27 giugno 2007, scritto una e-mail a __________ nella quale sosteneva che CIVI 1 aveva pagato *un’ingente tangente* per sanare un abuso edilizio?
1.2. ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, per avere, inviando l’e-mail menzionata al punto precedente del presente decreto d’accusa e ancora con il suo scritto intitolato “*Il __________ sceglie il suicidio, il giorno dopo*”, pubblicato sul quotidiano __________ in data 13 luglio 2007, scritti nei quali ritorna sulla questione dell’abuso edilizio attribuito a CIVI 1, disobbedito all’ordine fattogli dal Pretore di __________ con decisone supercautelare del 5 febbraio 2007 e ribadito dopo l’udienza del 13 febbraio 2007, che gli intimava di sospendere qualsiasi tentativo di pubblicazione sui mass media e/o qualsiasi comunicazione rivolta a terzi relativa alla vertenza dell’addotto abuso edilizio commesso da CIVI 1?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 e 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti *sub* 1.1., 3.; come segue ai quesiti posti *sub* 1.2., 2. e 5.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
- diffamazione (art. 173 CP) per avere, comunicando con un terzo, incolpato CIVI 1 di una condotta disonorevole, e meglio per avere, in data 27 giugno 2007, scritto una e-mail a __________ nella quale sosteneva che CIVI 1 aveva pagato *un’ingente tangente* per sanare un abuso edilizio;
- disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP), per avere, inviando l’e-mail a __________ sopramenzionata al punto precedente uno scritto nel quale ritorna sulla questione dell’abuso edilizio attribuito a CIVI 1, disobbedito all’ordine fattogli dal Pretore di __________ con decisione supercautelare del
5 febbraio 2007 e ribadito dopo l’udienza del 13 febbraio 2007, che gli intimava di sospendere qualsiasi tentativo di pubblicazione sui mass media e/o qualsiasi comunicazione rivolta a terzi relativa alla vertenza dell’addotto abuso edilizio commesso da CIVI 1;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 700.-- (settecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);
4. al pagamento di fr. 500.— (cinquecento) a favore della parte civile CIVI 1 a titolo di torto morale;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di disobbedienza a decisioni dell’autorità per quanto in relazione al suo scritto intitolato “*Il __________ sceglie il suicidio, il giorno dopo*”, pubblicato sul quotidiano ____________________ in data 13 luglio 2007;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.--*totale