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10.2007.355 • PP TI 10.2007.355 Generato dall'IA

Vandalism Conviction and Fine for Tree Cutting

Numero d'incarto 10.2007.355
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged and subsequently found guilty of petty vandalism for cutting down a walnut tree belonging to the civil party. Following the timely opposition to the accusation, the court upheld the finding of guilt, convicting the defendant of damage, categorized as a minor offense, and sentenced them to a fine of 200 currency units, with a substitute detention of two days for non-payment, plus court fees and judicial expenses totaling 100 currency units, while deferring the civil party's claims for damages to the civil forum.

Regesto Legislator

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Art. 144 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP; Vandalism Conviction and Fine for Tree Cutting: Following the timely opposition to the accusation, the court upheld the finding of guilt, convicting the defendant of damage, categorized as a minor offense, and sentenced them to a fine of 200 currency units, with a substitute detention of two days for non-payment, plus court fees and judicial expenses totaling 100 currency units, while deferring the civil party's claims for damages to the civil forum.

Parole chiave

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contravvenzione bagatellare commisurazione della pena risarcimento del danno delitto contro i beni abbattimento di alberi multa al contribuente Tagliare un albero di noce danneggiando così una proprietà altrui

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 cpv. 1 CP

This article defines the crime of damage to property, for which the accused was found guilty.

art. 106 cpv. 2 CP

This article is cited in the dispositive to establish the substitute detention period for non-payment of the fine.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule is cited regarding the warning given to the parties about the right to appeal and request motivation.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.355 DA 2685/2007 · Bellinzona 5 marzo 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di danneggiamento,

per avere, a __________, zona denominata __________, in data __________, tagliando un albero di noce, danneggiato una cosa di proprietà di CIVI 1 (ora CIVI 1);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 2685/2007 di data 27 agosto 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.00 (milleduecento), corrispondente a 20

(venti) aliquote da fr.

60.00 (sessanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)

giorni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 50.00.

5. La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 agosto 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 5 marzo 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente e la parte civile signor CIVI 1, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Trattasi di un reato di poca entità?

3. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106, 144 cpv. 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU

autore colpevole di danneggiamento (reato di poca entità) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2685/2007 del 27 agosto 2007.

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

dà atto che nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale