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10.2007.346 • PP TI 10.2007.346 Generato dall'IA

Illegal Entry, Employment, and Prostitution Conviction

Numero d'incarto 10.2007.346
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of entering and staying illegally in the country without the required visa and work permit between June 8 and July 26, 2007, while also engaging in illicit prostitution without proper registration, leading the court, which proceeded *in absentia* after the defendant filed an opposition but failed to appear at the hearing, to confirm the prosecution's proposed judgment, imposing a fine of 40 daily rates of CHF 30.00, totaling CHF 1,200.00, with the penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, alongside a CHF 300.00 fine convertible to three days of detention for non-payment, plus CHF 200.00 for court costs and expenses.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS, 199 CP; Illegal Entry, Employment, and Prostitution Conviction: in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (3) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

Parole chiave

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entrata illegale spese di detenzione visto turismo sessuale permesso di lavoro crimine

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS

These articles define the offenses (illegal entry and illegal stay under the Federal Law on the Residence and Settlement of Foreigners) for which the defendant was declared guilty in the operative part.

199 CP

This article defines the offense of illicit exercise of prostitution, for which the defendant was declared guilty in the operative part.

art. 106 cpv. 2 CP

This article specifies the duration of the custodial sentence substituted for non-payment of the fine in the operative part.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural article is cited in the operative section regarding the right to appeal and request for grounds for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.346 DA 2515/2007 · Bellinzona 28 febbraio 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Petra Vanoni per giudicare

ACCU 1 (difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

1.1. entrata illegale

per essere, l’8 giugno 2007, entrata illegalmente in Svizzera priva di documenti di legittimazione, segnatamente priva del visto di entrata richiesto per l’esercizio di attività lucrativa;

1.2 soggiorno illegale,

per avere, nel periodo dall’8 giugno 2007 al 26 luglio 2007, soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________, svolgendo attività lucrativa abusiva priva del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, per avere, a __________, nel periodo dall’8 giugno 2007 al 26 luglio 2007, esercitato attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia;

3. ripetuto esercizio illecito della prostituzione;

per avere, a __________ presso l’esercizio pubblico __________, nel periodo dall’8 giugno 2007 al 26 luglio 2007, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di notificarsi alla Polizia Cantonale;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 199 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 2515/2007 di data 30 luglio 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.- (milleduecento) corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

3. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 agosto 2007 dall'accusata;

indetto il dibattimento 28 febbraio 2008, al quale è comparso unicamente il difensore, mentre l'accusata, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 8/10 gennaio 2008, non è comparsa e il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. art. 34, 42, 47, 106,

199 CP; 23 cpv. 1, 23 cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegali)

1.2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.3. ripetuto esercizio illecito della prostituzione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri e ripetuto esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2515/2007 del 30 luglio 2007.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (3) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 spese di inchiesta

fr. 500.00 totale