Battery and Coercion Following Property Damage
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of simple assault and coercion for striking a minor multiple times and forcibly detaining him to demand his personal details, allegedly in response to the minor and his friends damaging the defendant's property. The court ultimately found the defendant guilty of the lesser charge of battery (vie di fatto) instead of simple assault, and of coercion, reasoning that while the defendant used force to detain the minor and caused minor injuries, the defense argument of acting in response to property damage did not fully justify the actions as legitimate defense or error of law; consequently, the defendant was sentenced to a fine of 50 daily rates of 90 francs each, with the penalty suspended conditionally for two years, along with a 400 franc fine, and was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cifra, Art. 181 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 21 CP, Art. 252 CPP; Battery and Coercion Following Property Damage: The court ultimately found the defendant guilty of the lesser charge of battery (vie di fatto) instead of simple assault, and of coercion, reasoning that while the defendant used force to detain the minor and caused minor injuries, the defense argument of acting in response to property damage did not fully justify the actions as legitimate defense or error of law; consequently, the defendant was sentenced to a fine of 50 daily rates of 90 francs each, with the penalty suspended conditionally for two years, along with a 400 franc fine, and was ordered to pay court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAProvision used to declare the defendant guilty of minor injuries (derubricated from 'lesioni semplici' to 'vie di fatto' in the dispositive).
Provision used to declare the defendant guilty of coercion ('coazione').
Provision cited in the dispositive regarding the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment.
Provision cited regarding the deletion of the conviction from the criminal record.
Procedural rule cited concerning the deadline and right to request the written reasoning for the decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2007.330 DA 2408/2007 · Bellinzona 24 aprile 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. lesioni semplici,
per avere, a __________ in data __________, colpito con due sberle e afferrato per il collo colpendolo con delle pacche il minorenne P.P. (__________) provocandogli le lesioni attestate dai certificati medici __________ del Pronto Soccorso di __________ dell’Ospedale __________ di __________ e __________ del Dr. Med. __________, primario di __________ dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;
2. coazione,
per avere, a __________ in data __________, usando violenza, intenzionalmente intralciato la libertà di agire del minorenne P.P. (__________) costringendolo con la forza ad entrare nel suo appartamento e fornirgli le generalità;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 CP, coazione, art. 181 CP
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 30 luglio 2007 n. 2408/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 8'100.-- (ottomilacento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 90.-- (novanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un per periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 agosto 2007;
indetto il dibattimento 24 aprile 2008, al quale hanno rpeso parte l’accusato e il suo difensore, nonché la parte civile, rappresentata da suo padre;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile P. P., rappresentata da suo padre, signor __________ __________, il quale afferma che non è necessaria la violenza e non c’è scusante per quello che ha fatto il prevenuto. Egli deve assumersi le responsabilità di quanto intrapreso e accettarne le conseguenze. Specifica che a seguito del fatto di __________, suo figlio ha ora paura di andare in giro. Termina suggerendo che il limone può essere tenuto in casa e che un simile problema, il signor ACCU 1, ce l’ha tutti gli anni;
sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale rileva in entrata che le circostanze riprese dal Magistrato inquirente nella sua proposta di accusa e di pena, nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale, si sarebbero un po’ mitigate: di grave sarebbero emersi in particolare i due schiaffi inferti dall’accusato alla vittima, la quale tuttavia non risulta essere turbata psichicamente da quanto accaduto. Al riguardo, il difensore ammonisce che l’agire del suo assistito è stato scatenato dal comportamento del gruppo (“bullismo”) di giovani di cui faceva parte la vittima quella sera, caratterizzato da attitudini illecite (strappare limoni e altri frutti dalle piante del suo cliente con la conseguente rottura dei rami e delle piantine). Indi il patrocinatore si è chinato sulla condotta di ACCU 1, in special modo a livello soggettivo: egli ha colto in flagranza di reato il minorenne P. P., e, in verità, ha solo voluto bloccarlo, chiedergli le generalità e quelle dei suoi genitori (per mostrare loro quanto il figlio aveva fatto contro di lui), e infine avvertire la polizia. Detto altrimenti, prosegue il difensore, la volontà dell’imputato non era quella di cagionare un danno fisico o di intralciare la libertà del ragazzo, bensì unicamente quella di convocare i suoi genitori e di interpellare la polizia per denunciare l’accaduto. In assenza dei presupposti soggettivi dei due reati, egli chiede pertanto l’assoluzione del suo patrocinato. Un proscioglimento (o una decisione con cui lo si manda esente da pena) trova pure fondamento nelle norme che istituiscono la legittima difesa rispettivamente l’eccesso di legittima difesa, nonché l’errore in diritto ai sensi dell’art. 21 CP. In via sussidiaria, egli postula la derubricazione del reato di lesioni semplici in vie di fatto e censura l’entità della pena pecuniaria proposta dal Procuratore pubblico, che egli reputa esagerata, postulandone una massiccia riduzione;
sentito in replica il padre del minorenne
P. P., __________, il quale afferma che suo figlio è un minorenne e che il prevenuto l’ha strappato dal suolo pubblico e lo ha portato in casa sua;
atteso che il difensore dell’accusato non intende duplicare;
sentito da ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale chiede scusa sinceramente al padre in rappresentanza del figlio minorenne per quanto successo, precisando di averlo fatto senza cattiveria; auspica che il figlio possa superare queste difficoltà che lo portano al momento ad aver paura e a non andare in giro. Altrimenti si rimette al giudizio del giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, Lugano, autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici,
per avere, a __________ in data __________, colpito con due sberle e afferrato per il collo colpendolo con delle pacche il minorenne P.P. (__________) provocandogli le lesioni attestate dai certificati medici __________ del Pronto Soccorso di __________ dell’Ospedale Regionale di __________ e __________ del Dr. Med. __________, primario di __________ dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti?
1.2. Coazione,
per avere, a __________ in data __________, usando violenza, intenzionalmente intralciato la libertà di agire del minorenne P.P. (__________) costringendolo con la forza ad entrare nel suo appartamento e fornirgli le generalità?
2. Ha agito in stato di legittima difesa ex art. 15 CPS?
2.1. Ha ecceduto i limiti della legittima difesa secondo l’art. 16 CPS?
2.2. Trattasi di un caso di errore sull’illiceità (art. 21 CP)?
3. In caso di risposta affermativa ai o a uno dei quesiti di cui al p.to 1, quale pena gli deve essere inflitta?
4. In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?
5. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 12 segg., 21, 34 segg., 42 segg., 47, 48, 49 cpv. 1, 106, 123 cifra 1, 126 e 181 CP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1*,
autore colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP,
per avere, a __________ in data __________, colpito con due sberle e afferrato per il collo colpendolo con delle pacche il minorenne P.P. (__________) provocandogli le conseguenze attestate dai certificati medici __________ del Pronto Soccorso di __________ dell’Ospedale Regionale di __________ e __________ del Dr. Med. __________, agli atti;
2. coazione, art. 181 CP,
per avere, a __________ in data __________, usando violenza, intenzionalmente intralciato la libertà di agire del minorenne P.P. __________) costringendolo con la forza ad entrare nel suo appartamento e fornirgli le generalità;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un totale di fr. 4500.00 (quattromilacinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 400.00 (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (quattrocento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 800.00 totale