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10.2007.318 • PP TI 10.2007.318 Generato dall'IA

Untimely Opposition to Penal Decree Dismissed

Numero d'incarto 10.2007.318
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed an opposition filed against a penal decree proposing a fine for a violation of the Public Transportation Law because the opposition was untimely, as the decree was duly served on the accused on July 11th, making the subsequent opposition filed on July 30th exceed the fifteen-day deadline provided by procedural law, rendering the opposition inadmissible and the penal decree final.

Regesto Legislator

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Art. 51 LTP, art. 208 e 210 CPP, Non si prelevano né tasse, né spese; Untimely Opposition to Penal Decree Dismissed: Alla multa di fr. 100.-- (cento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detetniva di giorni 1 (uno).

Parole chiave

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termine processuale perentorio abbandono del procedimento per infrazione stradale revoca dell'opposizione ritardo ingiustificato dell'azione penale disobbedienza alla decisione dell'autorità opposizione tardiva Opposizione irricevibile

Disposizioni normative citate

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Art. 51 LTP
reato previsto dall'art. 51 LTP;
art. 208 e 210 CPP
These articles define the right to oppose the charge proposal, whose untimely application leads to the inadmissibility ruling.
Non si prelevano né tasse, né spese
This order explicitly states that no court fees or costs are to be collected.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 208 e 210 CPP

These articles define the right to oppose the charge proposal, whose untimely application leads to the inadmissibility ruling.

Non si prelevano né tasse, né spese.

This order explicitly states that no court fees or costs are to be collected.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2007.318 DA 2213/2007 · Bellinzona 6 agosto 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuta colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

fatti avvenuti il __________ a __________;

reato previsto dall'art. 51 LTP;

e meglio come al decreto d’accusa n. 2213/2007 di data 9 luglio 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla multa di fr. 100.-- (cento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detetniva di giorni 1 (uno).

2.

Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta in data 30 luglio 2007 dall'accusata;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusata e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo domicilio di __________ il __________;

che tale atto gli è stato regolarmente notificato l’11 luglio 2007 (cfr. verifica postale);

che di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il __________;

che l’opposizione, interposta da ACCU 1 il __________ (cfr. busta di intimazione allegata ad act 7), risulta pertanto tardiva;

che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non si prelevano né tasse, né spese.

4. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.