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10.2007.315 • PP TI 10.2007.315 Generato dall'IA

Exhibitionism Conviction and Suspended Fine Sentence

Numero d'incarto 10.2007.315
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was convicted of exhibitionism for masturbating in public on June 23, 2007, after appealing an initial accusation that proposed a higher fine. The court, having heard the accused and one witness, ultimately found the defendant guilty of the offense as charged under the relevant penal code article. The court sentenced the defendant to a fine of 16 daily rates of 110 currency units each, totaling 1,760 units, with the execution of this penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, along with a 400 unit fine (substitutable by four days imprisonment) and 200 units in judicial taxes and fees, and confirmed that the sentence would be recorded and later expunged.

Regesto Legislator

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Art. 194 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP; Exhibitionism Conviction and Suspended Fine Sentence: The court, having heard the accused and one witness, ultimately found the defendant guilty of the offense as charged under the relevant penal code article. The court sentenced the defendant to a fine of 16 daily rates of 110 currency units each, totaling 1,760 units, with the execution of this penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, along with a 400 unit fine (substitutable by four days imprisonment) and 200 units in judicial taxes and fees, and confirmed that the sentence would be recorded and later expunged.

Parole chiave

Generato dall'IA
esibizionismo commisurazione della pena possesso di pornografia minorile turismo sessuale riduzione della multa atto sessuale con un detenuto Compiere atti esibizionistici dinanzi a terze persona

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 194 cpv. 1 CP

This article defines the crime (exhibitionism) for which the defendant was found guilty in the dispositive.

art. 106 cpv. 2 CP

This article is cited in the dispositive for determining the substitute detention in case of non-payment of the fine.

art. 369 CP

This article regulates the cancellation of the conviction record, which the court communicates in the dispositive.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule governs the right to request the written reasoning of the judgment, which is mentioned in the communication to the parties.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.315 DA 2320/2007 · Bellinzona 21 febbraio 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di esibizionismo,

per avere, a __________, in data 23 giugno 2007, compiuto un atto esibizionistico e in specie masturbandosi dinnanzi a LESA 1;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 194 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 2320/2007 di data 16 luglio 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 luglio 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 febbraio 2008, al quale è comparso l’accusato mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 gennaio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di esibizionismo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 194 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di esibizionismo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2320/2007 del 16 luglio 2007.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 1'760.- (millesettecentosessanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- (duecento).

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 600.-.-*totale