DUI and Evading Blood Test Conviction with Conditional Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of driving while impaired, as evidenced by an alcohol level of 1.47 per mille, and for intentionally evading a blood test ordered by authorities, both occurring on April 7, 2007. The court convicted the defendant on both counts, sentencing them to a fine of 45 daily rates of CHF 30 (totaling CHF 1,350), the execution of which was suspended conditionally for a three-year probation period, and a separate fine of CHF 200, convertible to two days imprisonment upon non-payment, along with court fees, concluding that the penalty was appropriate despite the defendant's claimed dire economic situation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 91a cpv. 1 LCStr, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 34 e segg. CPS; DUI and Evading Blood Test Conviction with Conditional Sentence: The court convicted the defendant on both counts, sentencing them to a fine of 45 daily rates of CHF 30 (totaling CHF 1,350), the execution of which was suspended conditionally for a three-year probation period, and a separate fine of CHF 200, convertible to two days imprisonment upon non-payment, along with court fees, concluding that the penalty was appropriate despite the defendant's claimed dire economic situation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the conviction for driving under the influence.
Cited as the legal basis for the conviction for evading tests to ascertain driving incapacity.
Cited in the dispositive regarding the basis for imposing the fine component of the sentence (daily rates).
Cited in the dispositive regarding the suspension of the sentence.
Cited in the dispositive regarding the calculation of the substitute detention in case of non-payment of the fine.
Cited in the dispositive regarding the inscription and subsequent deletion of the conviction from the judicial record.
Cited generally in the preamble to the judgment but not explicitly in the final orders (omitted based on strict inclusion rule).
Cited generally in the preamble to the judgment but not explicitly in the final orders (omitted based on strict inclusion rule).
Cited for procedural notice regarding the right to appeal and request for written reasons, but not in the operative final orders (omitted based on strict inclusion rule).
Testo completo
Incarto n. 10.2007.296 DA 2092/2007 · Bellinzona 29 gennaio 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Pablo Fäh in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine, per aver condotto l’autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come accertato dalla prova etanografica (1.47 per mille);
fatti avvenuti a __________ il 7 aprile 2007;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penale del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 7 aprile 2007;
reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 25 giugno 2007 n. 2092/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1’350.-- (milletrecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 luglio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 gennaio 2008, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l’accusato, il quale chiede di essere esentato dalla multa e dal pagamento di tasse e spese in quanto la sua situazione economica è disastrosa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per aver condotto, a __________ il 7 aprile 2007, l’autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di ubriachezza;
2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr, per essersi, a __________o il 7 aprile 2007, intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penale del suo rifiuto;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1’350.-- (milletrecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale