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10.2007.279 • PP TI 10.2007.279 Generato dall'IA

Repeat DUI Conviction and Sentencing Modification

Numero d'incarto 10.2007.279
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of driving while intoxicated with a blood alcohol level between 1.87 and 2.38 per mille, constituting a repeat offense after a prior conviction in 2004 for a similar act. The court convicted the defendant, imposing a fine of 75 daily installments of 170 currency units each (totaling 12,750), suspended conditionally for four years, along with a 1,500 currency unit fine (substitutable by 15 days imprisonment) and ordered payment of judicial fees, while deciding not to revoke the conditional suspension of a prior 60-day sentence but instead extending its probationary period by one year and six months, based on the facts not being contested but the defense arguing for a reduction in the penalty as disproportionate.

Regesto Legislator

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Art. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 46 cpv. 1 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 46 cpv. 2 CPS; Repeat DUI Conviction and Sentencing Modification: The court convicted the defendant, imposing a fine of 75 daily installments of 170 currency units each (totaling 12,750), suspended conditionally for four years, along with a 1,500 currency unit fine (substitutable by 15 days imprisonment) and ordered payment of judicial fees, while deciding not to revoke the conditional suspension of a prior 60-day sentence but instead extending its probationary period by one year and six months, based on the facts not being contested but the defense arguing for a reduction in the penalty as disproportionate.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena riduzione della multa guida recidiva in stato di ebbrezza sospensione di pena termine di sospensione revisione della sentenza penale Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.87 - max 2.38 gr/oo)

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cpv. 1 LCStr
The defendant was declared guilty of the offense defined by this article.
Art. 106 cpv. 2 CPS
This provision was cited to establish the substitute detention period in case of non-payment of the fine.
Art. 46 cpv. 1 CPS
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 21 giugno 2004 (art. 46 cpv. 1 CPS).
Art. 369 CPS
This provision dictates the time frame after which the conviction record will be deleted.
Art. 276 cpv. 2 CPP
This procedural rule governed the parties' right to request a written reasoning and file an appeal.
Art. 46 cpv. 2 CPS
This provision was used to extend the probation period for the previously suspended sentence.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 91 cpv. 1 LCStr

The defendant was declared guilty of the offense defined by this article.

art. 46 cpv. 2 CPS

This provision was used to extend the probation period for the previously suspended sentence.

art. 106 cpv. 2 CPS

This provision was cited to establish the substitute detention period in case of non-payment of the fine.

art. 369 CPS

This provision dictates the time frame after which the conviction record will be deleted.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule governed the parties' right to request a written reasoning and file an appeal.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.279 DA 2106/2007 · Bellinzona 12 febbraio 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine, per aver condotto l'autovettura

Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.87 - max. 2.38 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2004 per

analogo reato (alcolemia: 2.11 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il

15 aprile 2007;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 25 giugno 2007 n. 2106/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 160.-- (centosessanta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a fr. 14’400.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art.

42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 21 giugno 2004 (art. 46 cpv. 1 CPS).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 luglio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 12 febbraio 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, rilevando come i fatti non siano contestati, postula una riduzione sia delle aliquote giornaliere sia del loro ammontare, in quanto sono manifestamente sproporzionate. Inoltre, in considerazione della prognosi favorevole, egli chiede che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna, prescindendo dall’ordinare norme di condotta;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 21 giugno 2004 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2106/2007 del 25 giugno 2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 170.-- (centosettanta), per un totale di fr. 12’750.- (dodicimilasettecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 1’500.-- (millecinquecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 giugno 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e

6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 2200.00 totale