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10.2007.272 • PP TI 10.2007.272 Generato dall'IA

Dismissal Due to Absence of Criminal Complaint in Misappropriation Case

Numero d'incarto 10.2007.272
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The accused faced charges of repeated misappropriation for unauthorizedly withdrawing funds twice using a bank card entrusted to him by the account holder to secure an undue profit for himself and his partner. The court dismissed the case entirely due to the absence of a valid criminal complaint as required by law for this offense, referencing specific articles concerning the nature of the charge and the victim's required action, thereby absolving the defendant and allocating procedural costs to the state.

Regesto Legislator

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Art. 138 cifra, Art. 110 cpv. 2 CP, Art. 172ter CP, Art. 252 CPP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP; Dismissal Due to Absence of Criminal Complaint in Misappropriation Case: The court dismissed the case entirely due to the absence of a valid criminal complaint as required by law for this offense, referencing specific articles concerning the nature of the charge and the victim's required action, thereby absolving the defendant and allocating procedural costs to the state.

Parole chiave

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denuncia penale appropriazione indebita di fondi licenziamento per furto abbandono per lesioni personali diritto bancario confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP

Cited in the dispositive order 1 as the legal basis for declaring the case struck due to lack of a valid complaint (querela).

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in connection with the parties being informed of their right to request the written reasoning for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.272 DA 1888/2007 · Bellinzona 22 agosto 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

detenuto dal 15 ottobre 2004 al 28 ottobre 2004

prevenuto colpevole di appropriazione indebita, art. 138 cifra

1 CP,

per avere, al fine di procacciare a sé ed alla compagna __________ un indebito profitto, effettuato, a __________ in data __________ e a __________ in data __________4, senza essere autorizzato dalla titolare, LESA 1 due prelievi da fr. 300.- ciascuno, dal CCP __________, tramite la relativa Postcard a lui affidata;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 13 giugno 2007 n. DA 1888/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.00 (quattrocentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.

30.00 (trenta), da dedursi il carcere preventivo sofferto. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 giugno 2007;

indetto il dibattimento 22 settembre 2008, al quale hanno preso parte l’accusato, il di lui difensore e l’interprete __________, mentre la parte lesa e il Procuratore pubblico non hanno partecipato al dibattimento, quest’ultimo come da comunicazione 9 aprile 2008, mediante la quale postulava la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, avv. DI 1, il quale postula il proscioglimento del suo cliente per le seguenti ragioni: non sussiste appropriazione indebita, poiché l’imputato era autorizzato a usare la Post Card consegnatagli dalla signora LESA 1; se non era autorizzato, allora egli aveva agito in preda ad un’incomprensione sulla possibilità di servirsi della consistenza del conto depositato alla Posta, detenuto dalla madre della sua amica e per questo non deve essere punito; infine, se egli fosse stato autorizzato ed avesse ecceduto nell’usare tali beni patrimoniali, allora il suo assistito non dovrebbe essere condannato, siccome difetterebbe nella specie una valida querela (cfr. art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP); inoltre, visto l’importo di fr. 300.- eventualmente entrante in considerazione, il reato in questione sarebbe una contravvenzione, la quale necessita pure per il suo esame di una valida querela (cfr. art. 172ter CP). Infine, il difensore chiede la rifusione di ripetibili, e presenta la nota professionale delle sue prestazioni profuse nell’ambito dell’intero procedimento penale;

sentito per ultimo l'accusat (art. 252 CPP), il quale si rimette al prudente giudizio di questo Pretore;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

Preliminarmente in ordine

1. Nel presente procedimento si è o meno in presenza di una valida querela ai sensi dell’art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP?

Nel merito

1. È ACCU 1, , autore colpevole di appropriazione indebita,

per avere, al fine di procacciare a sé ed alla compagna __________ un indebito profitto, effettuato, a __________ in data __________ e a __________ in data __________, senza essere autorizzato dalla titolare, LESA 1 due prelievi da fr. 300.- ciascuno, dal CCP __________, tramite la relativa Postcard a lui affidata?

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di pena privativa della libertà, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena pecuniaria, può egli beneficiare della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4. Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 30 segg., 110 cpv. 2 e

138 cifra 1 cpv. 4 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

dichiara 1. ACCU 1 , di cui al decreto di accusa n. 1888/2007 del 13 giugno 2007 relativamente al reato di appropriazione indebita ripetuta, è stralciato dai ruoli per mancanza di valida querela (art. 138 cifra 1 cpv. 4 in rel. con l’art. 110 cpv. 2 CP).

2. Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale