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10.2007.226 • PP TI 10.2007.226 Generato dall'IA

State v. Defendant (Battery and Minor Offense Exemption)

Numero d'incarto 10.2007.226
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with battery for grabbing the plaintiff by the neck at a sports center on December 6, 2006, a charge to which the defense argued the action was a proportionate reaction to insults and that the alleged injuries were unsubstantiated and supported by a non-signed police statement. The court found the accused guilty of battery but, pursuant to the relevant statute concerning minor offenses, declared the defendant exempt from any penalty, while ordering the state to bear the judicial fees and costs, except for the witness expenses which were assigned to the accused.

Regesto Legislator

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Art. 126 cpv. 1 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 177 cpv. 3 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; State v. Defendant (Battery and Minor Offense Exemption): The court found the accused guilty of battery but, pursuant to the relevant statute concerning minor offenses, declared the defendant exempt from any penalty, while ordering the state to bear the judicial fees and costs, except for the witness expenses which were assigned to the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
contravvenzione bagatellare spese di difesa addebito di tasse caso grave imputazione per reati di stupefacenti responsabilità accessoria Afferrare qualcuno al collo; risposta immediata a ingiurie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 126 cpv. 1 CPS
The accused was declared guilty of the offense of battery based on this article.
Art. 106 cpv. 2 CPS
100.-- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Art. 177 cpv. 3 CPS
This provision was used to exempt the accused from punishment (esente da pena).
Art. 276 cpv. 2 CPP
This procedural rule was cited when informing the parties about the right to request the written grounds for the judgment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 126 cpv. 1 CPS

The accused was declared guilty of the offense of battery based on this article.

art. 177 cpv. 3 CPS

This provision was used to exempt the accused from punishment (esente da pena).

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule was cited when informing the parties about the right to request the written grounds for the judgment.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2007.226 DA 1695/2007 · Bellinzona 4 dicembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di vie di fatto,

per avere, in data 6 dicembre 2006, a __________, presso il centro Sportivo, afferrando al collo CIVI 1 compiuto vie di fatto nei suoi confronti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 25 maggio 2007 n. 1695/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 dicembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la parte civile, quest’ultima soltanto dopo la camera di consiglio, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale evidenzia come il suo assistito si sia limitato a reagire a ingiurie proferite dalla parte civile nei suoi confronti e di quelle di suo padre. La reazione è stata proporzionata e non ha sicuramente cagionato le lesioni asserite dalla vittima. Rileva infine come quest’ultima non abbia nemmeno sottoscritto il verbale reso di fronte alla polizia, che quindi non ha alcun valore probatorio. Chiede pertanto il proscioglimento in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? E’ applicabile l’art. 177 cpv. 2 e 3 CPS?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 6 dicembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1695/2007 del 25 maggio 2007;

manda ACCU 1

esente da pena, ai sensi dell’art. 177 cpv. 3 CPS;

carica la tassa e le spese allo Stato, ad eccezione delle spese per il teste che vengono accollate all’accusato;

comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 70.00 teste

fr. 70.00 totale