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10.2007.224 • PP TI 10.2007.224 Generato dall'IA

Untimely Opposition to Drunk Driving Accusation

Numero d'incarto 10.2007.224
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court deemed an opposition to a criminal accusation for driving while intoxicated inadmissible because it was filed past the statutory deadline. The initial accusation had been sent by registered mail on March 20, 2007, but was returned unclaimed on April 28, 2007; the subsequent notification sent for informational purposes on May 8, 2007, did not restart the 15-day appeal period. Therefore, the court reasoned that the deadline for opposition expired on May 14, 2007, making the opposition filed on May 30, 2007, untimely, and rendering the initial accusation decree final.

Regesto Legislator

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Art. 91 cpv. 1 prima, Art. 207a CPP, art. 208 e 210 CPP, Art. 3; Untimely Opposition to Drunk Driving Accusation: The initial accusation had been sent by registered mail on March 20, 2007, but was returned unclaimed on April 28, 2007; the subsequent notification sent for informational purposes on May 8, 2007, did not restart the 15-day appeal period. Therefore, the court reasoned that the deadline for opposition expired on May 14, 2007, making the opposition filed on May 30, 2007, untimely, and rendering the initial accusation decree final.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata termine legale momento del reato guida senza autorizzazione abbandono del procedimento per infrazione stradale opposizione Opposizione irricevibile in quanto tardiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 e 210 CPP

Cited in the considerations explaining why the opposition was deemed untimely, leading to the inadmissibility ruling in the dispositive.

Art. 3

Rule stating that no court fees or costs are levied.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.224 DA 653/2007 · Bellinzona 11 giugno 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine;

fatti avvenuti il 26 novembre 2006 a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr;

e meglio come al decreto d’accusa n. 653/2007 di data 20 marzo 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 40.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

Alla multa di fr. 1'500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

vista l'opposizione interposta in data 30 maggio 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 marzo 2007 per raccomandata al prevenuto all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria (cfr. busta di intimazione e act 1), durante la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata ritirata, l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il 28 aprile 2007 al mittente, il quale in data 8 maggio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. ibidem);

che l’invio 8 maggio 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione), è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è determinante per la salvaguardia del termine;

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 28 aprile 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 14 maggio 2007, essendo i due giorni precedenti considerati festivi;

che pertanto l'opposizione, inoltrata brevi mani unicamente in data 30 maggio 2007 dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro);

che di conseguenza l'opposizione 30 maggio 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. Non si prelevano né tasse, né spese.

4. Intimazione a:

Giudice dell’istruzione e dell’arresto, via Bossi 3, 6901 Lugano

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.