Aiding and Abetting Obstruction of Justice via Evidence Removal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was convicted of aiding and abetting (favoreggiamento) for going to the scene of a traffic accident, collecting vehicle parts, and towing the damaged vehicle to remove evidence, thereby obstructing police investigation and criminal proceedings. Despite the defense arguing the action was negligent rather than intentional, the court found the objective elements of the crime present and declared the defendant guilty, sentencing them to a fine of 20 daily rates of 130 currency units each, totaling 2,600 currency units, with the execution of the penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, along with a separate fine of 200 currency units.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 305 cpv. 1 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 42 e seg. CPS; Aiding and Abetting Obstruction of Justice via Evidence Removal: Despite the defense arguing the action was negligent rather than intentional, the court found the objective elements of the crime present and declared the defendant guilty, sentencing them to a fine of 20 daily rates of 130 currency units each, totaling 2,600 currency units, with the execution of the penalty suspended conditionally for a two-year probationary period, along with a separate fine of 200 currency units.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of aiding and abetting, for which the defendant was declared guilty in the dispositive.
This article governs the conditional suspension of the sentence, which was applied in the dispositive order 1.1.
This article determines the substitution of the fine with imprisonment in case of non-payment, referenced in dispositive order 2.1.
This procedural article relates to the warning given to the parties regarding the right to appeal and request grounds for the judgment.
This article dictates when the criminal record entry will be cancelled, which is mentioned in the communication following the conviction.
Testo completo
Incarto n. 10.2007.221 DA 1382/2007 · Bellinzona 5 dicembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di favoreggiamento,
per avere, a __________, il 17 marzo 2007, recandosi sul luogo dove __________ era incorso in un incidente della circolazione, raccogliendo i pezzi della carrozzeria del veicolo e rimorchiando via il mezzo meccanico danneggiato facendo sparire con ciò le tracce dell’accaduto, sottratto __________ alle indagini di Polizia e quindi ad atti di un procedimento penale;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 305 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio 2007 n. 1382/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 5’200.--- (cinquemiladuecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 130.--- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale non contesta l’adempimento oggettivo del reato, ma ritiene che non sia dati gli estremi da un punto di vista soggettivo, in quanto l’imputato ha agito per negligenza. Egli postula pertanto il proscioglimento del suo assistito. In via subordinata chiede che la sanzione pecuniaria venga sensibilmente ridotta e che si prescinda dal comminare una multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di favoreggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 305 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
favoreggiamento, art. 305 cpv.
1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 17 marzo 2007 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1382/2007 del 7 maggio 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 2’600.-- (duemilaseicento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 320.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 20.00 testi
fr. 520.00 totale