Property Damage by Vandalism and Suspended Sentence Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of property damage for spitting on and defacing the walls of a stairwell and elevator in a public building, causing damage to the Canton. The court convicted the defendant based on the established facts, imposing a fine of 16 daily rates of 110, totaling 1,760, with its execution suspended conditionally for a two-year probation period, along with an additional fine of 200, and did not revoke a previously suspended five-day detention sentence but extended its probation period by two years, while rejecting the civil party's claim for damages because they had agreed to defer the matter to civil court before the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 cpv. 1 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 46 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; Property Damage by Vandalism and Suspended Sentence Modification: The court convicted the defendant based on the established facts, imposing a fine of 16 daily rates of 110, totaling 1,760, with its execution suspended conditionally for a two-year probation period, along with an additional fine of 200, and did not revoke a previously suspended five-day detention sentence but extended its probation period by two years, while rejecting the civil party's claim for damages because they had agreed to defer the matter to civil court before the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of damage to property for which the defendant was declared guilty.
Cited in the order to prolong the probationary period concerning a previously suspended sentence.
Cited regarding the right to request the written reasoning for the judgment, though ultimately the reasoning was based on the fact that no party requested it.
Testo completo
CIVI 1
Incarto n. 10.2007.204 DA 1117/2007 · Bellinzona 8 novembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, il
18 gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile della __________, sputando e imbrattando i muri del vano scale e dell’ascensore, cagionando danni allo Stato del Cantone Ticino di fr. 2’125.95;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 aprile 2007 n. 1117/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2’080.-- (duemilaottanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 130.-- (centotrenta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 giorni (vCPS) decretata
nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma prolunga il periodo di prova di 2 anni (art. 46 cpv. 2 CPS).
5. La parte civile Stato del Cantone Ticino è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 8 novembre 2007, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come la parte civile, la quale ha pure chiesto la condanna dell’accusato al versamento di fr. 2’125.95 a titolo di risarcimento del danno;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale riconosce di aver sbagliato, ma contesta decisamente l’ammontare dei danni indicato nel decreto d’accusa e ribadito dalla parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 4 aprile 2005 dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere, il
18 gennaio 2007, a __________, in via __________, all’interno dello stabile della __________, sputando sui muri del vano scale e dell’ascensore, cagionato danni allo Stato del Cantone Ticino;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 1’760.-- (millesettecentosessanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (giorni) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo Staatsanwaltschaft Zürich - Limmat il 4 aprile 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS);
respinge le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale