State v. Defendant (Simple Assault Acquittal)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with simple assault for striking the victim in the face during an argument, causing a suborbital hematoma and a nasal septum dislocation, but after opposing the initial charging decree and undergoing a hearing where the public prosecutor requested confirmation of the decree, the court acquitted the defendant of the simple assault charge, concluding that the accusation was not proven, and therefore ordered that the court fees and judicial costs be borne by the State, rendering the decision final as no party requested a written judgment or filed an appeal.
Regesto Legislator
UfficialeColpire nel corso di una discussione degenerata in lite, al volto una persona, causandogli un'ematoma sottorbitale e una lussazione del setto nasale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime of simple bodily harm for which the defendant was acquitted in the final operative part.
Cited regarding the right of the parties to request a reasoned decision and the deadline for filing an appeal.
Cited among the provisions governing the procedure which led to the final verdict.
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Cited as a procedural provision governing the jurisdiction or the proceedings.
Testo completo
CIVI 1
Incarto n. 10.2007.203 DA 1325/2007 · Bellinzona 13 novembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di lesioni semplici, per avere, nel corso di una discussione degenerata in lite, colpito al volto CIVI 1, causandogli un ematoma sottorbitale e una lussazione del setto nasale, come attestato nei certificati medici agli atti;
fatti avvenuti a __________, presso la __________ __________, il 9 ottobre 2006;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 3 maggio 2007 n. 1325/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 60.-- (sessanta)
- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Per qualsiasi pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 novembre 2007, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale, ribadendo di non aver assolutamente colpito la parte civile, chiede di essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1325/2007 del 3 maggio 2007;
carica la tassa e le spese di giustizia allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale