Forgery Acquittal and State Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, accused of document forgery for creating an appraisal report of a property at an inflated value to secure an undue advantage for others, was ultimately acquitted of the charge following a public hearing where the prosecuting authority supported the initial accusation but the court, after reviewing the evidence and hearing arguments, found the accusation unsubstantiated. Consequently, the court discharged the defendant from the indictment, imposed the court costs on the State, and ordered the State to reimburse the defendant for legal fees, with the decision being final as no party requested a written reasoning or filed an appeal within the prescribed term.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 251 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 273 e segg. CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 39 LTG; Forgery Acquittal and State Cost Allocation: Consequently, the court discharged the defendant from the indictment, imposed the court costs on the State, and ordered the State to reimburse the defendant for legal fees, with the decision being final as no party requested a written reasoning or filed an appeal within the prescribed term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe article defining the crime (falsità in documenti) was cited in relation to the acquittal of the defendant.
Cited as part of the procedural law governing the proceedings.
Cited as part of the procedural law governing the proceedings.
Cited as a procedural basis for the decision.
Cited in relation to the deadlines for requesting the grounds of the judgment and filing an appeal.
Testo completo
Incarto n. 10.2007.178 DA 1023/2007 · Bellinzona 13 marzo 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1 Lugano)
prevenuto colpevole di falsità in documenti, per avere, a __________ in data __________, agendo in qualità di contitolare dello __________, __________, al fine di procacciare ad altri un indebito vantaggio, allestito una relazione di stima della proprietà “__________” (Part. __________,__________), attestando, contrariamente al vero, che il valore totale della proprietà era di fr. 2'320'000.- (valore superiore [recte inferiore] a quello reale) e consegnando tale documento a __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 aprile 2007 n. 1023/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 9'300.- (novemilatrecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 310.- (trecentodieci).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 aprile 2007;
indetto il dibattimento 13 marzo 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1023/2007 del 16 aprile 2007.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà ad ACCU 1 la somma di fr. 2'500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale