Violation of Foreigner Residence Law and Sentencing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found the accused guilty of violating the Federal Law concerning the Residence and Settlement of Foreigners by illegally entering and staying in the country despite a previously issued entry ban. Despite the accused's absence from the trial, the court confirmed the prosecutor's sentencing proposal, resulting in a fine of 900 currency units with a three-year probationary suspension, an additional fine of 500 currency units (with a five-day custodial substitution for non-payment), and liability for court costs, while formally admonishing the accused and declining to revoke a prior suspended sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 cpv. 1 LDDS, Art. 46 cpv. 2 CP, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Violation of Foreigner Residence Law and Sentencing: Despite the accused's absence from the trial, the court confirmed the prosecutor's sentencing proposal, resulting in a fine of 900 currency units with a three-year probationary suspension, an additional fine of 500 currency units (with a five-day custodial substitution for non-payment), and liability for court costs, while formally admonishing the accused and declining to revoke a prior suspended sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the criminal offense for which the defendant was found guilty in the operative part.
Cited in the operative part regarding the formal admonition issued instead of revoking the conditional suspension of a previous fine.
Cited in the operative part to establish the duration of the substitute detention in case of non-payment of the fine.
Cited in the operative part to inform the parties of their right to appeal and request the motivation for the sentence.
Testo completo
Incarto n. 10.2007.157 DA 904/2007 · Bellinzona 13 novembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Francesca Ferrara per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere, in data __________ entrata illegalmente in Svizzera, soggiornandovi illegalmente sino al __________ a __________, sebbene sapesse che nei suoi confronti era stato pronunciato un divieto d’entrata dalle competenti autorità amministrative;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguita con decreto d’accusa n. 904/2007 di data 29 marzo 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________ ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 aprile 2007 dall'accusata;
indetto il dibattimento 13 novembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 27 settembre 2007, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 49 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.
dichiara ACCU
autrice colpevole di delitto contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 904/2007 del 29 marzo 2007.
condanna ACCU
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________, ma l’ammonisce formalmente.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
./. fr. 600.- cauzione versata
fr. -.-*totale