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10.2007.15 • PP TI 10.2007.15 Generato dall'IA

Simple Assault and Victim Opposition to Charging Decree

Numero d'incarto 10.2007.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was accused of simple assault for intentionally injuring another person on a construction site by dumping dirt on them with a bulldozer, causing contusions and an ankle sprain. The victim subsequently opposed the initial charging decree, arguing the proposed penalty was too light and seeking civil damages. The court ruled the victim's opposition inadmissible because the initial decree did not address quantified civil claims, and therefore, referred the victim to the competent civil court to pursue any claims for psychological, physical, or economic damages, while affirming the validity of the criminal finding.

Regesto Legislator

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Art. 123 cifra, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 265 e segg. CPP; Simple Assault and Victim Opposition to Charging Decree: The victim subsequently opposed the initial charging decree, arguing the proposed penalty was too light and seeking civil damages. The court ruled the victim's opposition inadmissible because the initial decree did not address quantified civil claims, and therefore, referred the victim to the competent civil court to pursue any claims for psychological, physical, or economic damages, while affirming the validity of the criminal finding.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritti della vittima vie di fatto sanzione penale decisione motivata caso grave azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in relation to the warning about the right to request a reasoned decision.

art. 9 e segg. CPP

Cited in the context of the procedural framework for the decision.

art. 265 e segg. CPP

Cited in the context of the procedural framework for the decision.

art. 273 e segg. CPP

Cited in the context of the procedural framework for the decision.

39 LTG

Cited in the context of the procedural framework for the decision.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2007.15 DA 4500/2006 · Bellinzona 12 ottobre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di lesioni semplici,

per avere, il 12 aprile 2006, a __________ quartiere __________, presso l’area del cantiere della ditta __________ di __________,

durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, gettando terra con la ruspa addosso a CIVI 1, coprendogli le gambe fino alle ginocchia, provocandogli contusioni alle gambe e alla testa e una slogatura alla caviglia, e meglio come ai certificati medici 12 e 14.4.2006 dell’Ospedale regionale di Lugano, cagionato intenzionalmente un danno al corpo di una persona;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006 n. 4500/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2006 dalla parte civile;

indetto il dibattimento in data 12 ottobre 2007 al quale ha partecipato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore e la parte civile;

accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e della parte civile;

sentita la parte civile, che ha precisato che la pena inflitta dal PP è “troppo lieve” e che la documentazione attestante il danno da lui patito è disponibile presso i medici;

sentito il difensore, il quale dichiara

che la parte civile non è legittimata a fare valere alcunché; tutto è rimasto improvato ed è contestato. Non è questa la sede per stabilire pretese civili, per altro

nemmeno quantificate;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Deve essere riconosciuta la posizione di parte civile di CIVI 1?

2. In caso affermativo, se ACCU 1 deve essere condannato al pagamento di pretese pecuniarie derivanti da un danno psicologico, fisico ed economico o se tali pretese vanno rinviate al foro civile?

3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 9 e segg., 265 e segg. e 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rilevato che, per quanto attiene al decreto d’accusa, lo stesso non è stato oggetto d’opposizione da parte dell’accusato e non menziona, né quantifica, eventuali pretese civili;

che la parte civile non può in questo caso essere considerata tale e che, comunque, non spetta a lei il compito di determinarsi sulla quantificazione della pena;

Dichiara irricevibile l’opposizione interposta dalla parte civile CIVI 1 al DA n. 4500/2006 del 4 dicembre 2006, emesso dal Procuratore Pubblico AINQ 1 nei confronti di ACCU 1;

rinvia CIVI

1 al competente foro civile per fare valere evenutali pretese di tale natura;

prescinde dal prelevare tasse e spese per l’odierno procedimento;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria: