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10.2007.146 • PP TI 10.2007.146 Generato dall'IA

Acquittal for Aiding Illegal Stay of Foreign National

Numero d'incarto 10.2007.146
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with facilitating the illegal stay of a Brazilian citizen without the required residency permit between July 2006 and February 2007, as alleged in the indictment which sought a fine, a suspended punitive monetary penalty, and costs. Following the defendant's opposition to the initial accusation and the subsequent hearing where the public prosecutor requested confirmation of the indictment, the court acquitted the defendant of the charge concerning the violation of the Federal Law on the Residence and Domicile of Foreigners (aiding illegal stay), ultimately assigning the costs of the proceedings to the State, as no party requested a written motivation or filed an appeal within the statutory five-day period, rendering the sentence final.

Regesto Legislator

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Art. 23 cpv. 1 LDDS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 21 CP; Acquittal for Aiding Illegal Stay of Foreign National: Following the defendant's opposition to the initial accusation and the subsequent hearing where the public prosecutor requested confirmation of the indictment, the court acquitted the defendant of the charge concerning the violation of the Federal Law on the Residence and Domicile of Foreigners (aiding illegal stay), ultimately assigning the costs of the proceedings to the State, as no party requested a written motivation or filed an appeal within the statutory five-day period, rendering the sentence final.

Parole chiave

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cittadini stranieri sospensione del procedimento accusa pena pecuniaria sospesa permesso di dimora frode alla legge sugli stranieri Favorire il soggiorno illegale di una cittadina brasiliana.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 276 cpv. 2 CPP

Cited as the procedural rule concerning the right to request the written reasoning of the judgment within the deadline.

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Testo completo

Incarto n. 10.2007.146 DA 745/2006 · Bellinzona 7 novembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale), per avere, a __________ e a __________, nel periodo 26 luglio 2006 / 02 febbraio 2007, favorito il soggiorno illegale della cittadina brasiliana __________, sapendo che non era in possesso del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa n. 745/2006 di data 26 marzo 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.00 (novecento) corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da fr. 30.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 200.00 (duecento).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di

fr. 50.00.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 7 novembre 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 21 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU

dall’imputazione di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 745/2006 del 26 marzo 2007.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr.

50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 100.-*totale