Illegal Entry and Residence of Foreign Nationals
Sintesi Legislator
Generato dall'IATwo defendants were charged with violating federal law concerning the residence and domicile of foreigners by illegally entering and staying in the country despite an existing entry ban. The court, proceeding in the defendants' absence after they opposed the initial charges but failed to appear for the hearing, found both guilty of illegal entry and residence, sentencing the first to a fine with the warning of substitute detention and extending the probation period of a prior suspended sentence, while the second was sentenced to a fine plus a separate monetary penalty, with the execution of the main penalty suspended conditionally for two years. The court upheld the findings of the initial accusations, adjusting the costs and confirming the legal penalties based on the relevant statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 cpv. 1 LDDS, Art. 46 cpv. 2 CPS, Art. 269 CPS, Art. 106 cpv. 1 CPS, Art. 369 CPS, Art. 106 cpv. 2 CPS; Illegal Entry and Residence of Foreign Nationals: The court, proceeding in the defendants' absence after they opposed the initial charges but failed to appear for the hearing, found both guilty of illegal entry and residence, sentencing the first to a fine with the warning of substitute detention and extending the probation period of a prior suspended sentence, while the second was sentenced to a fine plus a separate monetary penalty, with the execution of the main penalty suspended conditionally for two years. The court upheld the findings of the initial accusations, adjusting the costs and confirming the legal penalties based on the relevant statutes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court found ACCU 1 and ACCU 2 guilty of violating this provision regarding illegal entry and illegal residence.
Cited in relation to the decision not to revoke, but to extend the probation period for the suspended sentence for ACCU 1.
Cited in the order specifying that the fine converts to custodial sentence upon non-payment for ACCU 1.
Cited for suspending the execution of the fine for ACCU 2 on probation.
Cited in the order specifying the substitute custodial sentence for non-payment of the fine for ACCU 2.
Cited in relation to the cancellation period for the entry in the criminal register for both defendants.
Cited as the legal basis for the cancellation period of the conviction in the criminal register for both defendants.
Testo completo
Incarti n. 10.2007.134 10.2007.222 DA 849/2007 DA 870/2007 · Bellinzona 1 aprile 2008 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 , e ACCU 2 , entrambe difese da: Avv. DI 1 prevenute colpevoli di 1. ACCU 1
infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, entrata illegale
per essere entrata illegalmente in Svizzera dal valico doganale di Chiasso Brogeda in data 24 marzo __________, nonostante il divieto di entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile __________;
soggiorno illegale
per avere soggiornato illegalmente a Chiasso dal 24 al 26 marzo __________ nonostante il divieto d’entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile 2009;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 28 marzo 2007 n. 849/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 34 e 36 CPS);
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 6 luglio 2006, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 269 CPS;
2. ACCU 2
infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, entrata illegale
per essere entrata illegalmente in Svizzera dal valico doganale di Chiasso Brogeda in data 24 marzo __________, nonostante il divieto di entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile __________;
soggiorno illegale
per avere soggiornato illegalmente a Chiasso dal 24 al 26 marzo __________ nonostante il divieto d’entrata dell’Ufficio federale della migrazione valido sino al 26 aprile __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 28 marzo 2007 n. 870/2007 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-- (art.
34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 1 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 65.30.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 269 CPS;
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 31 marzo 2007 dalle accusate;
indetto il dibattimento 1 aprile 2008, al quale ha partecipato il difensore, mentre le accusate, regolarmente citate a mezzo raccomandata del 6 marzo 2008, non sono comparse, ed il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura dei decreti d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ la signora ACCU 1 autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, rispettivamente di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (lex mitior), per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 849/2007 del 28 marzo 2007?
1.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
1.3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
1.4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 6 luglio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
1.5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
2.1. E’ la signora ACCU 2 autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri, rispettivamente di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (lex mitior), per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 870/2007 del 28 marzo 2007
2.2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
2.4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 5, 115 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autrice colpevole di:
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 849/2007 del 28 marzo 2007;
condanna 1. ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. l’accusata è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-- (fr. 650.-- in caso di motivazione scritta);
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 6 luglio 2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
dichiara 2. ACCU 2
autrice colpevole di:
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 870/2007 del 28 marzo 2007;
condanna 2. ACCU 2
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 253.30;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Le condannate possono solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte le condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell’istruzione dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 450.00 pena pecuniaria
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 105.30 spese giudiziarie
fr. - 315.30 deduzione per cauzione già versata
fr. 150.00 totale