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10.2007.130 • PP TI 10.2007.130 Generato dall'IA

Embezzlement and Vehicle Reassignment Ruling

Numero d'incarto 10.2007.130
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was found guilty of simple embezzlement for unlawfully appropriating a vehicle belonging to the civil party, which the defendant had previously sold to a garage that subsequently sold it to the victim; the court determined the defendant's guilt based on the facts presented in the accusation decree, sentencing the accused to a fine of 30 daily rates of 30 currency units each, payable along with judicial fees, and ordered the seized vehicle to be assigned to the civil party upon the sentence becoming final, while reserving the right for the civil party to pursue further claims for damages in the competent civil forum.

Regesto Legislator

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Art. 139 cifra, Art. 267 CPPT, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 369 CP, art. 139 cifra 1 CP, art. 137 cifra 2 CP; Embezzlement and Vehicle Reassignment Ruling: l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

Parole chiave

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appropriazione indebita commisurazione della pena retrocessione di credito vittima furto di minore entità infrazione commessa per negligenza Sottrarre una cosa mobile altrui (autovettura)

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 139 cifra 1 CP

This article defines the crime of theft, which the accused was declared guilty of.

art. 137 cifra 2 CP

This article specifies the crime of simple appropriation, which the accused was declared guilty of.

art. 36 cpv. 1 CP

Cited in the dispositive to state that the fine, if unpaid, will be converted into a custodial sentence.

art. 267 CPPT

Cited in order 4 to refer the civil party to the competent civil court for further claims.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the parties' right to request the written reasoning for the judgment.

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Testo completo

CIVI 1

Incarto n. 10.2007.130 DA 736/2007 · Bellinzona 23 ottobre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di furto, sub. appropriazione semplice, per avere sottratto una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene e di procacciarsi un indebito profitto; e meglio, per essersi indebitamente appropriato dell’autovettura marca Mercedes-Benz 600 SE, di proprietà di CIVI 1, acquistata da quest’ultimo, in data 3.12.2005, per la somma di fr. 6'500.-, presso il garage __________, __________, al quale ACCU 1 l’aveva venduta, nel corso del mese di ottobre 2005, per l’importo di fr. 5'000.-, e ciò dopo avere chiesto al titolare del garage di consegnargli il doppio della chiave di avviamento e la licenza di circolazione ancora in suo possesso, sostenendo di essere stato invitato dalla Polizia a recuperare il veicolo (precedentemente intestato alla di lui madre), essendo stato lo stesso abbandonato su un sedime privato;

fatti avvenuti a __________ e a __________, nel periodo 29.9.2006-2.10.2006;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1 CP, sub . 137 cifra 2 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 736/2007 di data 20 marzo 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3. Ordina l’assegnazione della vettura marca Mercedes Benz 600 SE, di colore nero, matricola n. __________, telaio n. __________, sequestrata dalla Polizia cantonale, in data 13.3.2007 (reperto n. __________, custodito presso il Centro reperti, Bellinzona), a favore della parte civile CIVI 1, il quale provvederà al ritiro del veicolo, a crescita in giudicato del presente decreto.

4. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il riconoscimento di eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 CPPT);

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 marzo 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 23 ottobre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di furto sub. appropriazione semplice per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se la vettura Mercedes Benz sequestrata deve essere assegnata al Signor CIVI 1.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 137 cifra 2, 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU

autore colpevole di appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 736/2007 del 20 marzo 2007.

condanna ACCU

1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento);

1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

ordina l’assegnazione, a crescita in giudicato della sentenza, della vettura marca Mercedes Benz 600 SE, di colore nero, matricola n. __________, telaio n. __________, sequestrata dalla Polizia cantonale, in data 13.3.2007 (reperto n. __________, custodito presso il Centro reperti, Bellinzona), a favore della parte civile CIVI 1, il quale provvederà al suo ritiro.

dà atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 900.-- pena pecuniaria

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 1'250.-*totale