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10.2007.102 • PP TI 10.2007.102 Generato dall'IA

Battery and Threats Against Authorities Conviction with Late Appeal Dismissal

Numero d'incarto 10.2007.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of battery and violence or threats against authorities for acts committed on April 8, 2006, resulting in a conditional fine of 4,000 plus a 500 fine and court costs, along with a prohibition from accessing ice rinks during specific events for a two-year probation period. The court deemed the defendant's opposition to the accusatory decree inadmissible because it was filed on March 13, 2007, which was after the statutory 15-day deadline, calculated from February 20, 2007, the presumed date of notification based on the seventh day of the registered letter's retention period at the post office before its return to the sender.

Regesto Legislator

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Art. 126 cpv. 1 CP, art. 208 e 210 CPP; Battery and Threats Against Authorities Conviction with Late Appeal Dismissal: The court deemed the defendant's opposition to the accusatory decree inadmissible because it was filed on March 13, 2007, which was after the statutory 15-day deadline, calculated from February 20, 2007, the presumed date of notification based on the seventh day of the registered letter's retention period at the post office before its return to the sender.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità termine legale disdetta in periodo di prova reati violenti abbandono per lesioni personali durata dell'espulsione giudiziaria opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 127 I 34
DTF 127 I 34 e riferimenti);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 e 210 CPP

These articles set the procedural basis for the opposition that was deemed inadmissible.

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Testo completo

1. CIVI 1 2. CIVI 2

Incarto n. 10.2007.102 DA 294/2007 · Bellinzona 22 marzo 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuto colpevole di vie di fatto e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari;

fatti avvenuti l’8 aprile 2006 a Lugano;

reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CP e 285 Cifra 1 CP;

e meglio come al decreto d’accusa n. 294/2007 di data 12 febbraio 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 4'000.- (quattomila), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote di fr. 80.- (ottanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

4.

Quale norma di comportamento, durante il periodo di prova l'accusato non potrà accedere alle piste di ghiacchio durante gli incontri di __________ e __________.

vista l'opposizione interposta in data 13 marzo 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto in data 12 febbraio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che l'ufficio postale di Lugano 6, visto che la raccomandata - nonostante l’avviso del 13 febbraio 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 21 febbraio 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 26 febbraio 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato tramite posta B una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);

che per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere il 20 febbraio 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di Lugano 6, ed è scaduto il 7 marzo seguente;

che pertanto l'opposizione, inoltrata per posta A in data 13 marzo 2007 (cfr. data apposta dall’accusato), è tardiva;

che di conseguenza l'opposizione 13 marzo 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. Non si prelevano né tasse, né spese.

4. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.