Fraudulent Transport Violation and Sentencing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty in absentia of violating the Federal Public Transport Act by fraudulently obtaining transport services on the Lugano-Paradiso route on October 20, 2005, despite knowing payment was required. The court upheld the prosecutor's proposed penalty, sentencing the defendant to a 100 franc fine (commutable to arrest if unpaid within three months), ordering 120 francs in civil damages to the injured party, and assigning court fees, while also deciding that the conviction would not be entered into the criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 cpv. 1 LTP, Art. 1 cpv. 1 OTP, Art. 49 cifra, Art. 208 cpv. 1 lett. b CPP, Art. 266 CPP, Art. 276 cpv. 2 CPP; Fraudulent Transport Violation and Sentencing: The court upheld the prosecutor's proposed penalty, sentencing the defendant to a 100 franc fine (commutable to arrest if unpaid within three months), ordering 120 francs in civil damages to the injured party, and assigning court fees, while also deciding that the conviction would not be entered into the criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the criminal offense for which the defendant was declared guilty and convicted.
This article is cited in the dispositive order concerning the conviction to pay damages to the civil party.
This provision is cited in the dispositive regarding the warning about the conversion of the fine into detention in case of non-payment.
This procedural rule is cited in the dispositive regarding the notification of the right to appeal and to request the grounds for the decision.
Testo completo
CIVI 1
Incarto n. 10.2006.84 DA 645/2006 · Bellinzona 19 luglio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con la segretaria Petra Vanoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico,
per avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto sul tratto Lugano-Paradiso, nella fattispecie ai danni di CIVI 1;
fatti avvenuti a Lugano il 20 ottobre 2005;
reato previsto dall’art. 51 cpv. 1 LTP, in relazione con l’art. 1 cpv. 1 OTP;
perseguito con decreto d’accusa del 20 febbraio 2006 n. DA 645/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 120.--, a titolo di risarcimento (art.
208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
indetto il dibattimento 19 luglio 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 maggio 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Può essere confermata e, se sì, in che misura, la condanna al risarcimento della parte civile contenuta nel decreto d’accusa?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 51 cpv. 1 LTP; 1 cpv.
1 OTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 LTP, per i fatti compiuti a Lugano il 20 ottobre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 645/2006 del 20 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2. al versamento alla parte civile, CIVI 1, dell’importo di fr. 120.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
dispone che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 spese di inchiesta
fr. 300.00 totale